| Viene affrontato il tema dell' obiezione di coscienza dal punto di
vista del suo riconoscimento costituzionale. La Costituzione, in
effetti, non riconosce ne' prevede, sostiene l' A., la liberta' di
coscienza, mentre, al contrario, prevede espressamente, fra i doveri
inderogabili del cittadino, la difesa della patria. Il riconoscimento
della liberta' di coscienza, allo stato attuale, si fonda su un'
interpretazione estensiva del dettato costituzionale. Occorre,
sostiene l' A., che questo riconoscimento sia confortato da una
precisa norma costituzionale che tenga conto dei mutamenti della
coscienza sociale e civile nell' ambito dei rapporti civili e
politici. Rilevati i problemi che sorgerebbero da una fondazione
dell' obiezione di coscienza sull' art. 19 della Costituzione, che
tutela la liberta' di fede religiosa, l' A. avverte che la l. 15
dicembre 1972, n. 772 sull' obiezione di coscienza trova la sua
maggiore legittimazione nell' ordinamento internazionale, in
particolare nella Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell' uomo e delle liberta' fondamentali. Emerge pertanto
una contraddizione fra il dettato costituzionale, che configura il
servizio militare di leva obbligatorio come dovere inderogabile di
solidarieta' politica, e gli atti internazionali che riconoscono
espressamente la liberta' di coscienza ed a cui la nostra stessa
Costituzione dichiara di conformarsi fino ad accettare limitazioni
alla propria sovranita' ex art. 11. L' A. traccia le linee per un
nuovo assetto degli obblighi inderogabili di solidarieta' politica da
realizzarsi attraverso l' introduzione di un nuovo articolo, il 13
bis, nella Costituzione, che dovrebbe prevedere, tra l' altro, l'
inderogabilita' della liberta' di coscienza, tranne che per motivi
tassativamente stabiliti dalla legge, e attraverso una riforma dell'
art. 52 della Costituzione che dovrebbe prevedere la scelta del
servizio civile come alternativa a quello militare.
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