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152665
IDG840300078
84.03.00078 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Paci Marcello
Dall' obiezione di coscienza alla liberta' di coscienza
Vita soc., an. 40 (1983), fasc. 4-5, pag. 284-294
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9416
Viene affrontato il tema dell' obiezione di coscienza dal punto di vista del suo riconoscimento costituzionale. La Costituzione, in effetti, non riconosce ne' prevede, sostiene l' A., la liberta' di coscienza, mentre, al contrario, prevede espressamente, fra i doveri inderogabili del cittadino, la difesa della patria. Il riconoscimento della liberta' di coscienza, allo stato attuale, si fonda su un' interpretazione estensiva del dettato costituzionale. Occorre, sostiene l' A., che questo riconoscimento sia confortato da una precisa norma costituzionale che tenga conto dei mutamenti della coscienza sociale e civile nell' ambito dei rapporti civili e politici. Rilevati i problemi che sorgerebbero da una fondazione dell' obiezione di coscienza sull' art. 19 della Costituzione, che tutela la liberta' di fede religiosa, l' A. avverte che la l. 15 dicembre 1972, n. 772 sull' obiezione di coscienza trova la sua maggiore legittimazione nell' ordinamento internazionale, in particolare nella Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle liberta' fondamentali. Emerge pertanto una contraddizione fra il dettato costituzionale, che configura il servizio militare di leva obbligatorio come dovere inderogabile di solidarieta' politica, e gli atti internazionali che riconoscono espressamente la liberta' di coscienza ed a cui la nostra stessa Costituzione dichiara di conformarsi fino ad accettare limitazioni alla propria sovranita' ex art. 11. L' A. traccia le linee per un nuovo assetto degli obblighi inderogabili di solidarieta' politica da realizzarsi attraverso l' introduzione di un nuovo articolo, il 13 bis, nella Costituzione, che dovrebbe prevedere, tra l' altro, l' inderogabilita' della liberta' di coscienza, tranne che per motivi tassativamente stabiliti dalla legge, e attraverso una riforma dell' art. 52 della Costituzione che dovrebbe prevedere la scelta del servizio civile come alternativa a quello militare.
art. 19 Cost. art. 11 Cost. art. 52 Cost. l. 15 dicembre 1972, n. 772
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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