| L' A. parte dall' idea che il maggior contributo dato dall'
Illuminismo e' stata la riforma umanitaria del sistema penale.
Identifica due aspetti nella riforma del sistema penale del XVIII
Secolo: un aspetto morale (la riforma umanitaria) e uno politico (la
riforma utilitaria). L' A. inoltre ci ricorda che al tempo dell'
Illuminismo l' ambito di applicazione della pena di morte era molto
ampio: a- veniva applicata ai c.d. "delitti" religiosi, quali l'
eresia, il sacrilegio e la magia; b- veniva applicata per crimini
minori, quale il furto; c- per delitti piu' gravi, quali l' omicidio
e l' alto tradimento. L' inflizione della pena di morte era
accompagnata da una scala di altre pene e di torture. Gli Illuministi
assumono una posizione radicale verso il punto "a": le azioni
criminali contro la religione sono tali solo in senso morale e non in
senso giuridico; esse non violano i diritti di nessuno e percio' non
dovrebbero essere punite in alcun modo. In rapporto al punto "b", l'
Illuminismo, mentre riconosce naturalmente il carattere di delitti in
senso giuridico del furto ecc., respinge la comminazione per essi
della pena di morte a causa della sproporzione fra questo tipo di
pena e la gravita' di questi delitti. Tutti gli Illuministi sono d'
accordo, per quanto riguarda il punto "c", nell' opporsi ai supplizi
e alle pene che accompagnano la condanna alla pena capitale per i
crimini piu' gravi. Viceversa non si puo' parlare di una posizione
contraria dell' Illuminismo, preso nel suo complesso, verso la pena
di morte in se'; quasi tutti gli Illuministi, con l' importante
eccezione di Beccaria, ammettono questa pena per i crimini piu'
gravi, specialmente per l' omicidio. Ma anche se si tiene conto di
questo fatto, il contributo dell' Illuminismo verso la restrizione
dell' ambito dell' applicazione della pena di morte appare molto
grande ed importante. Lo stesso sviluppo ebbe luogo nella Rivoluzione
Francese, durante la quale Robespierre, con pochi altri, tenne un
discorso all' Assemblea Costituente in favore dell' abolizione della
pena di morte. In conclusione l' A. afferma che, quando gli
Illuministi ammettono o difendono la pena di morte, o quando le si
oppongono con argomentazioni utilitaristiche (come le meno
convincenti tesi del Beccaria stesso), cio' significa che nel loro
pensiero prevale l' aspetto meramente politico: il problema non e'
piu' quello di giustizia penale, bensi' di politica criminale. Questo
avviene, in larga misura, perche' i criminalisti dell' Illuminismo
sono in generale sostenitori di una teoria penale con scopi di
prevenzione e deterrenza. Nei confronti di questa dottrina rimane
valida la critica di Kant (sebbene anch' egli sia stato sostenitore
della pena di morte per l' omicidio) e cioe' che si tratta il
criminale, che e' un uomo, come un mezzo per gli interessi della
societa', e non come un fine in se stesso. L' eredita' migliore, sia
dell' Illuminismo che della dottrina kantiana e' l' idea che il
rispetto per il valore e la dignita' dell' uomo dovrebbe essere alla
base del diritto penale, e questo deve caratterizzare l'
atteggiamento da assumere verso la pena di morte.
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