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152694
IDG840400095
84.04.00095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cattaneo Mario A.
La pena di morte tra morale e politica nel pensiero dell' illuminismo
relazione al Convegno internazionale su "La pena di morte nel mondo", organizzato dalla sezione italiana di Amnesty international, dal Comune e dall' Universita', Bologna, 28-30 ottobre 1982
Soc. dir., s. 2, an. 10 (1983), fasc. 1, pag. 7-34
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5031; F4251; S775
L' A. parte dall' idea che il maggior contributo dato dall' Illuminismo e' stata la riforma umanitaria del sistema penale. Identifica due aspetti nella riforma del sistema penale del XVIII Secolo: un aspetto morale (la riforma umanitaria) e uno politico (la riforma utilitaria). L' A. inoltre ci ricorda che al tempo dell' Illuminismo l' ambito di applicazione della pena di morte era molto ampio: a- veniva applicata ai c.d. "delitti" religiosi, quali l' eresia, il sacrilegio e la magia; b- veniva applicata per crimini minori, quale il furto; c- per delitti piu' gravi, quali l' omicidio e l' alto tradimento. L' inflizione della pena di morte era accompagnata da una scala di altre pene e di torture. Gli Illuministi assumono una posizione radicale verso il punto "a": le azioni criminali contro la religione sono tali solo in senso morale e non in senso giuridico; esse non violano i diritti di nessuno e percio' non dovrebbero essere punite in alcun modo. In rapporto al punto "b", l' Illuminismo, mentre riconosce naturalmente il carattere di delitti in senso giuridico del furto ecc., respinge la comminazione per essi della pena di morte a causa della sproporzione fra questo tipo di pena e la gravita' di questi delitti. Tutti gli Illuministi sono d' accordo, per quanto riguarda il punto "c", nell' opporsi ai supplizi e alle pene che accompagnano la condanna alla pena capitale per i crimini piu' gravi. Viceversa non si puo' parlare di una posizione contraria dell' Illuminismo, preso nel suo complesso, verso la pena di morte in se'; quasi tutti gli Illuministi, con l' importante eccezione di Beccaria, ammettono questa pena per i crimini piu' gravi, specialmente per l' omicidio. Ma anche se si tiene conto di questo fatto, il contributo dell' Illuminismo verso la restrizione dell' ambito dell' applicazione della pena di morte appare molto grande ed importante. Lo stesso sviluppo ebbe luogo nella Rivoluzione Francese, durante la quale Robespierre, con pochi altri, tenne un discorso all' Assemblea Costituente in favore dell' abolizione della pena di morte. In conclusione l' A. afferma che, quando gli Illuministi ammettono o difendono la pena di morte, o quando le si oppongono con argomentazioni utilitaristiche (come le meno convincenti tesi del Beccaria stesso), cio' significa che nel loro pensiero prevale l' aspetto meramente politico: il problema non e' piu' quello di giustizia penale, bensi' di politica criminale. Questo avviene, in larga misura, perche' i criminalisti dell' Illuminismo sono in generale sostenitori di una teoria penale con scopi di prevenzione e deterrenza. Nei confronti di questa dottrina rimane valida la critica di Kant (sebbene anch' egli sia stato sostenitore della pena di morte per l' omicidio) e cioe' che si tratta il criminale, che e' un uomo, come un mezzo per gli interessi della societa', e non come un fine in se stesso. L' eredita' migliore, sia dell' Illuminismo che della dottrina kantiana e' l' idea che il rispetto per il valore e la dignita' dell' uomo dovrebbe essere alla base del diritto penale, e questo deve caratterizzare l' atteggiamento da assumere verso la pena di morte.
Centro diretto da G. Taddei Elmi - IDG Firenze



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