| Premessi cenni sulla teoria degli statuti e alcune nozioni
fondamentali sulla natura giuridica, funzione e storia delle norme di
diritto internazionale privato, l' A. osserva che nell' ordinamento
giuridico sammarinese non esiste un sistema di norme di diritto
internazionale privato sostanziale emanate dall' organo
costituzionale investito del potere legislativo (Consiglio Grande e
Generale). Pone quindi in rilievo contraddizioni manifestatesi nella
giurisprudenza sammarinese, avendo, nel corso dell' ultimo mezzo
secolo, alcuni giudici ritenuto che a qualunque rapporto giuridico di
diritto privato con elementi di estraneita' sia dal giudice
sammarinese, se munito di giurisdizione, sempre applicabile la "lex
fori", cioe' il diritto privato sammarinese; altri invece che sia
applicabile la teoria degli statuti, cioe' lo statuto reale,
personale o misto, a seconda della natura giuridica del rapporto di
diritto privato dedotto in giudizio. Quindi l' A. illustra, in
sintesi, i rapporti fra statuti medioevali e diritto comune, e
specialmente i rapporti fra gli Statuti sammarinesi e il diritto
comune. Poi, interpretando, alla stregua di tali rapporti, le
rubriche statutarie regolanti la soggetta materia, perviene alla
conclusione che la deroga al diritto comune operata da tali rubriche
(che sanciscono il principio della lex fori) e' del tutto ammissibile
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