| 152762 | |
| IDG840600260 | |
| 84.06.00260 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Mengozzi Paolo
| |
| Diritto internazionale, ordinamento italiano e violazioni gravi dei
diritti dell' uomo di tipo terroristico
| |
| | |
| relazione al XXXI Convegno Nazionale di studio dell' unione giuristi
cattolici italiani, Roma, 6-8 dicembre 1980
| |
| | |
| | |
| | |
| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 36 (1982), fasc. 1, pag. 111-151
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D866; D8672
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Lo studio parte dalla considerazione che attivita' terroristiche
quali quelle occorse in occasione delle Olimpiadi di Monaco, delle
numerose stragi operate dalle brigate rosse e del massacro della
stazione ferroviaria di Bologna concretano dei fenomeni in relazione
ai quali non puo' non operare il principio di diritto internazionale
generale, scaturito dagl art. 55-56 della Carta della N.U., che
sancisce un dovere di tutti gli Stati di collaborare attivamente tra
loro per garantire che siano evitate violazioni gravi e violante dei
diritti dell' uomo. Rilevato che detto principio puo' non trovare
applicazione quando si sia in presenza di manifestazioni del diritto
di resistenza o di autodeterminazione dei popoli non realizzabili in
altre forme e che il suo rispetto piu' pieno puo' conoscere delle
deroghe rapportate al basso livello di sviluppo economico, sociale e
politico di alcuni Stati, l' autore evidenzia gli elementi di
carattere istituzionale e sostanziale che escludono una tale
possibilita' attualmente si dia nell' ambito dei rapporti tra gli
Stati membri del Consiglio d' Europa e che pertanto hanno portato
all' elaborazione, in detto ambito, di una Convenzione quale quella
adottata a Strasburgo in materia di terrorismo il 27 gennaio 1977.
Nella seconda parte lo studio analizza innanzitutto le conseguenze
che derivano dalle due precedenti serie di rilievi in ordine ad una
connotazione della convenzione di Strasburgo come atto giuridico a)
trasformante in norme a contenuto sufficientemente determinato la
regola groziana "aut dedere aut iudicare" e b) dante luogo per gli
Stati contraenti a situazioni giuridiche internazionali differenziate
in ragione della tipicita' e della gravita' delle diverse fattispecie
contemplate; esamina poi le conseguenze desumibili dagli stessi
rilievi in ordine c) alla soluzione dei problemi che si pongono in
relazione ad una prospettiva di adattamento alla stessa convenzione
dell' ordinamento italiano nonche' d) alla necessita' che gli sforzi
sin qui compiuti a livello del Consiglio d' Europa siano seguiti
-soprattutto in ambito comunitario- da altri volgenti ad assicurare
che i risultati ragiunti siano inquadrati in uno sviluppo di
cooperazione atto a mantenere la garanzia del rispetto dei diritti
dell' uomo strettamente ancorata alla loro promozione anche sul piano
economico e sociale.
| |
| art. 10 Cost.
art. 26 Cost.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |