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152764
IDG840600262
84.06.00262 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Granelli Carlo
"Ricognizione" imposta al possessore del fondo enfiteutico e riconoscimento della proprieta'
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 36 (1982), fasc. 1, pag. 41-78
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3041; D9147
Premesso che la figura della "ricognizione" imposta al possessore del fondo enfiteutico dall' art. 969 c.c. deve considerarsi del tutto etereogenea rispetto a quella degli "atti ricognitivi" di cui all' art. 2720 c.c., l' A. ravvisa nella prima una attestazione, quanto meno implicita, del fatto che il destinatario della dichiarazione e' proprietario del fondo enfiteutico. Pur ammettendo che il fine tipico e precipuo della ricognizione di cui all' art. 969 c.c. e' quella di esorcizzare il pericolo di estinzione del dominio diretto a seguito di usucapione della piena proprieta' da parte del possessore del fondo enfiteutico, l' analisi dell' A. si rivolge ad indagare se possano rinvenirsi effetti ulteriori dalla dichiarazione imposta all' utilista. Escluso con ampiezza di motivazioni che questa possa avere - come invece frequentemente si trova affermato sia in dottrina che in giurisprudenza - efficacia di piena prova del diritto del concedente o, addirittura, costitutiva del diritto di enfiteusi, l' A. si sofferma ad analizzare il dato giurisprudenziale, dal quale pare invece emergere che le Corti tendono a considerare la produzione in giudizio della "ricognizione", resa in ottemperanza dal disposto dell' art. 969 c.c., sufficente a dimostrare il diritto del direttario, allorquando lo stesso adisce l' autorita' giudiziaria per ottenere un provvedimento di devoluzione, ovvero di condanna del concessionario al pagamento del canone o all' adempimento di un altro degli obblighi sullo stesso gravanti. L' A. spiega tale orientamento con il fatto che, sebbene la "ricognizione" imposta al possessore del fondo enfiteutico possa consistere anche solo in una semplice dichiarazione di scienza del diritto dal concedente, in concreto le "ricognizioni" rese in adempimento dell' obbligo di cui all' art. 969 c.c. si prestano normalmente, per la presenza di taluni indici (come il fatto di innestarsi su di una situazione caratterizzata da oggettiva incertezza, di essere emesse su richiesta del concedente, di implicare una manifestazione di volonta' dell' autore di possedere uti enphyteuta), ad essere interpretati come negozi di accertamento del dominio diretto.
art. 2720 c.c. art. 969 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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