| Premesso che la figura della "ricognizione" imposta al possessore del
fondo enfiteutico dall' art. 969 c.c. deve considerarsi del tutto
etereogenea rispetto a quella degli "atti ricognitivi" di cui all'
art. 2720 c.c., l' A. ravvisa nella prima una attestazione, quanto
meno implicita, del fatto che il destinatario della dichiarazione e'
proprietario del fondo enfiteutico. Pur ammettendo che il fine tipico
e precipuo della ricognizione di cui all' art. 969 c.c. e' quella di
esorcizzare il pericolo di estinzione del dominio diretto a seguito
di usucapione della piena proprieta' da parte del possessore del
fondo enfiteutico, l' analisi dell' A. si rivolge ad indagare se
possano rinvenirsi effetti ulteriori dalla dichiarazione imposta all'
utilista. Escluso con ampiezza di motivazioni che questa possa avere
- come invece frequentemente si trova affermato sia in dottrina che
in giurisprudenza - efficacia di piena prova del diritto del
concedente o, addirittura, costitutiva del diritto di enfiteusi, l'
A. si sofferma ad analizzare il dato giurisprudenziale, dal quale
pare invece emergere che le Corti tendono a considerare la produzione
in giudizio della "ricognizione", resa in ottemperanza dal disposto
dell' art. 969 c.c., sufficente a dimostrare il diritto del
direttario, allorquando lo stesso adisce l' autorita' giudiziaria per
ottenere un provvedimento di devoluzione, ovvero di condanna del
concessionario al pagamento del canone o all' adempimento di un altro
degli obblighi sullo stesso gravanti. L' A. spiega tale orientamento
con il fatto che, sebbene la "ricognizione" imposta al possessore del
fondo enfiteutico possa consistere anche solo in una semplice
dichiarazione di scienza del diritto dal concedente, in concreto le
"ricognizioni" rese in adempimento dell' obbligo di cui all' art. 969
c.c. si prestano normalmente, per la presenza di taluni indici (come
il fatto di innestarsi su di una situazione caratterizzata da
oggettiva incertezza, di essere emesse su richiesta del concedente,
di implicare una manifestazione di volonta' dell' autore di possedere
uti enphyteuta), ad essere interpretati come negozi di accertamento
del dominio diretto.
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