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152778
IDG840600276
84.06.00276 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Granelli Carlo
Riconoscimento della servitu' non trascritta e opponibilita'
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 36 (1982), fasc. 2, pag. 480-511
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3047; D30830
L' A. rileva che, mentre e' da tempo consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza l' orientamento secondo cui una servitu' non trascritta dovrebbe ritenersi, nonostante il mancato rispetto dell' onere pubblicitario di cui all' art. 2643 n. 4 c.c. ugualmente opponibile al terzo che abbia trascritto il propro titolo di acquisto del bene gravato, purche' di esso risulti fatta "espressa menzione" nell' atto traslativo del fondo servente, autori e corti tendono peraltro a suffragare siffatto principio con motivazioni etereogenee e fra loro incompatibili. Passando in rassegna le varie argomentazioni che si trovano addotte a sostegno dell' orientamento dominante, l' A. evidenzia una serie di ragioni che le rendono scarsamente persuasive. Piu' corretta - secondo l' A. - e' la tesi secondo cui, nel caso di specie, semplicemente non troverebbe applicazione il disposto dell' art. 2644 c.c., in quanto il titolare della servitu' rimasta occulta vanterebbe un diritto non incompatibile ne' confliggente con quello acquistato dal terzo trascrivente. In riferimento alla diversa ipotesi in cui il fondo gravato da servitu' venga venduto senza che nell' atto di alienazione sia fatta menzione alcuna della servitu' e l' acquirente abbia, in un secondo momento, riconosciuto la servitu' esistente sul fondo comperato, l' A. sottolinea che il nuovo titolare del bene gravato si vedrebbe preclusa la possibilita' di eccepire l' inopponibilita' a se' della servitu' rimasta occulta, solo nel caso in cui il "riconoscimento" dello stesso reso potesse essere interpretato quale negozio, unilaterale e bilaterale, d' accertamento. In questa ipotesi, infatti, il terzo acquirente al fondo servente verrebbe a rivestire anche i panni di parte di un negozio che chiude ogni spazio per far valere ragioni in contrasto con la situazione cosi' come accertata. Tale soluzione varrebbe anche per l' ipotesi, in cui il riconoscimento della servitu', da parte dell' acquirente del fondo servente, seguisse la trascrizione dell' alienazione del fondo; il riconoscimento non avrebbe infatti l' effetto pratico di provocare la "riviviscenza" di una servitu' ormai estinta, per il semplice fatto che - contrariamente a quanto commenta si ritiene -questa non si estingue con la trascrizione dell' atto con cui il fondo servente viene trasferito come libero.
art. 2643 c.c. art. 2644 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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