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| IDG840600277 | |
| 84.06.00277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Rocca Giuseppe
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| Il divieto testamentario di alienazione
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 36 (1982), fasc. 2, pag. 409-479
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3028
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| Oggetto dell' indagine e' la clausola testamentaria con la quale la
proprieta' di uno o piu' beni devoluti non puo' essere alienata con
un atto dispositivo tra vivi. Preso atto dell' attuale mancanza di
disciplina normativa, e' condotta un' indagine critica degli
argomenti addotti in passato e adducibili oggi a sostegno della
invalidita': fedecommesso tacito, fenomeno contrastante col principio
della libera circolazione dei beni o producente una riduzione della
capacita' del soggetto. Si rifiuta il ricorso all' estensione
analogica dell' art. 1379 c.c., e si ricorre al criterio dell'
analogia juris. Sulla scorta del principio della tipicita' e del
numero chiuso delle situazioni reali, viene ritenuta illecito (in
quanto incidente sull' oggetto del rapporto) un divieto di alienare
mancante di un termine di durato o con un termine troppo lungo
(ritenuto rispettivamente determinabile o riducibile da parte dell'
autorita' giudiziara: art. 713 c.c., 1183 e 645 c.c.). Irrilevante e'
il richiamo all' "apprezzabile interesse" di cui all' art. 1379, in
quanto estraneo alla struttura della fattispecie costitutiva dell'
obbligazione testamentaria. Il risultato proibizione di alienazione
non puo' raggiungersi con una clausola condizionale di
inalienabilita', perche' realizzerebbe, in frode alla legge (art.
1379) o ai principi inerenti al sistema, un risultato equivalente a
qullo perseguibile con un divieto di alienazione ad efficacia reale.
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| art. 692 c.c.
art. 1379 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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