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152779
IDG840600277
84.06.00277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rocca Giuseppe
Il divieto testamentario di alienazione
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 36 (1982), fasc. 2, pag. 409-479
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3028
Oggetto dell' indagine e' la clausola testamentaria con la quale la proprieta' di uno o piu' beni devoluti non puo' essere alienata con un atto dispositivo tra vivi. Preso atto dell' attuale mancanza di disciplina normativa, e' condotta un' indagine critica degli argomenti addotti in passato e adducibili oggi a sostegno della invalidita': fedecommesso tacito, fenomeno contrastante col principio della libera circolazione dei beni o producente una riduzione della capacita' del soggetto. Si rifiuta il ricorso all' estensione analogica dell' art. 1379 c.c., e si ricorre al criterio dell' analogia juris. Sulla scorta del principio della tipicita' e del numero chiuso delle situazioni reali, viene ritenuta illecito (in quanto incidente sull' oggetto del rapporto) un divieto di alienare mancante di un termine di durato o con un termine troppo lungo (ritenuto rispettivamente determinabile o riducibile da parte dell' autorita' giudiziara: art. 713 c.c., 1183 e 645 c.c.). Irrilevante e' il richiamo all' "apprezzabile interesse" di cui all' art. 1379, in quanto estraneo alla struttura della fattispecie costitutiva dell' obbligazione testamentaria. Il risultato proibizione di alienazione non puo' raggiungersi con una clausola condizionale di inalienabilita', perche' realizzerebbe, in frode alla legge (art. 1379) o ai principi inerenti al sistema, un risultato equivalente a qullo perseguibile con un divieto di alienazione ad efficacia reale.
art. 692 c.c. art. 1379 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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