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| IDG840600288 | |
| 84.06.00288 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Consolo Claudio
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| Riforma non passata in giudicato di condanna ex art. 18 st. lav. ed
ingiunzione per i rapporti patrimoniali: conseguenze sul giudizio di
opposizione, specie sotto il profilo della litispendenza
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 36 (1982), fasc. 3, pag. 978-1013
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D763
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| Lo scritto si sofferma sulla possibilita' - emersa nella pratica -
che, sulla base di una sentenza di reintegra ex art. 18 Statuto
lavoratori poi riformata con pronuncia tuttavia non ancora passata in
giudicato, il lavoratore richieda una ingiunzione per i diritti
patrimoniali conseguenti alla disposta reintegra. Il rilascio della
ingiunzione in tale ipotesi (specie in forma esecutiva) viene
innanzitutto criticato per ragioni attinenti ai presupposti del
procedimeno monitorio e al valore che al riguardo puo' riconoscersi
ad una sentenza sullo stesso oggetto (specie ove gia' riformata). Per
il caso, non infrequente, che l' ingiunzionevenga comunque concessa,
lo scritto considera poi la situazione che si verificherebbe nel
giudizio di opposizione: cosi' sotto il profilo della esecutorieta'
nel frattempo della ingiunzione, come sotto quello - di rilievo
preminente - della impossibilita' di pervenire ad una decisione di
merito a motivo della litispendenza sussistente nei confronti del
giudizio di impugnazione in corso nei riguardi della sentenza di
reintegra, sulle statuizioni patrimoniali della quale l' ingiunzione
si fonda. Viene cosi' ampiamente riesaminata la problematica della
litispendenza nei procedimenti monitori: l' impedimento opera solo
nel giudizio di opposizione alla ingiunzione - non nella fase
strettamente monitoria - giustificando un accoglimento della
opposizione per ragioni di mero rito, senza cioe' accertamento della
esistenza o meno del credito.
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| art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300
ord. Pret. Padova 14 luglio 1981
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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