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| IDG840600295 | |
| 84.06.00295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Corona Sandro
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| In merito alle subcollocazione nel riparto ai sensi dell' art. 511
c.p.c.
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| nota a Cass. 12 novembre 1979, n. 5850
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 36 (1982), fasc. 4, pag. 1466-1486
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D43182
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| L' A. prende occasione dalla decisione annotata per procedere ad una
individuazione soddisfacente di che cosa sia consentito al creditore
intervenuto a norma dell' art. 511 c.p.c. e di che cosa invece gli
sia precluso. Ritiene che nella decisione del collegio supremo si
possano individuare almeno tre prerogative che sarebbero riconosciute
al recitor creditoris che a quest' ultimosi sostituisce. In primo
luogo tale soggetto avrebbe diritto a soddisfarsi in luogo del suo
debitore, diritto che si sostanzia nel partecipare all' attribuzione
della somma di denaro in cui si e' tradotta la massa attiva, per cui
bene dicono i pratici quando parlano, a proposito delle istanze di
sostituzione, di domande di sublocazione nel riparto. Oltre al fine
satasfatorio il creditor creditoris persegue anche uno scopo
surrogatorio che lo legittima a sostituirsi al creditore diretto
dell' esecutato nel promuovere eventuali contestazioni in sede di
distribuzione della somma ricavata e a resistere a contestazioni
sollevate da altri creditori, nonche', in terzo luogo, a promuovere o
provocare singoli atti di espropriazione. L' A. procede quindi ad un
esame oculato delle suddette tre prorogative riconosciute al creditor
creditoris.
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| art. 511 c.p.c.
Cass. 6 marzo 1969, n. 735
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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