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152797
IDG840600295
84.06.00295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Corona Sandro
In merito alle subcollocazione nel riparto ai sensi dell' art. 511 c.p.c.
nota a Cass. 12 novembre 1979, n. 5850
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 36 (1982), fasc. 4, pag. 1466-1486
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D43182
L' A. prende occasione dalla decisione annotata per procedere ad una individuazione soddisfacente di che cosa sia consentito al creditore intervenuto a norma dell' art. 511 c.p.c. e di che cosa invece gli sia precluso. Ritiene che nella decisione del collegio supremo si possano individuare almeno tre prerogative che sarebbero riconosciute al recitor creditoris che a quest' ultimosi sostituisce. In primo luogo tale soggetto avrebbe diritto a soddisfarsi in luogo del suo debitore, diritto che si sostanzia nel partecipare all' attribuzione della somma di denaro in cui si e' tradotta la massa attiva, per cui bene dicono i pratici quando parlano, a proposito delle istanze di sostituzione, di domande di sublocazione nel riparto. Oltre al fine satasfatorio il creditor creditoris persegue anche uno scopo surrogatorio che lo legittima a sostituirsi al creditore diretto dell' esecutato nel promuovere eventuali contestazioni in sede di distribuzione della somma ricavata e a resistere a contestazioni sollevate da altri creditori, nonche', in terzo luogo, a promuovere o provocare singoli atti di espropriazione. L' A. procede quindi ad un esame oculato delle suddette tre prorogative riconosciute al creditor creditoris.
art. 511 c.p.c. Cass. 6 marzo 1969, n. 735
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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