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152799
IDG840600297
84.06.00297 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pellicano' Aldo
Contratto fiduciario e frode alla legge valutaria
Cass. sez. un. civ. 7 luglio 1981, n. 4414
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 36 (1982), fasc. 4, pag. 1454-1465
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30601; D30609
L' A. prende lo spunto da una recente sentenza, a Sezioni unite, della Cassazione, 7 luglio 1981 n. 4414, la cui fattispecie evidenzia un trasferimento fiduciario su titoli fra un residente e un non residente ed i suoi riflessi rispetto alla legge valutaria, per svolgere alcune considerazioni circa il rapporto tra fiducia e simulazione. Dire che il contratto simulato e' un contratto non voluto, mentre il negozio fiduciario e' voluto significa semplicemente prendere atto della differenza morfologica che separa le due figure, non gia' ricavare la validita' del negozio fiduciario. Se cosi' fosse bisognerebbe altresi' ammettere che le parti possono liberamente disporre della validita' del contratto per il semplice fatto di volere o non volere, il che sarebbe oltremodo arbitrario. Il punto da chiarire al contrario, osserva l' A., e' che validita' e realta' del contratto sono concetti fra loro incommisurabili. Non sempre un contratto valido e' anche reale e non sempre un contratto reale e' anche valido. Il fatto che alla fiducia si attribuisca carattere di realta' vale tuttavia ad assicurarne la validita'. Ma il termine di paragone della validita' non e' volonta' quanto piuttosto la liceita': se dunque un confronto si vuole stabilire non e' fra simulazione e fiducia, bensi' fra fiducia e frode alla legge, come esattamente ha, nella fattispecie, statuito la Cassazione.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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