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| IDG840600297 | |
| 84.06.00297 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pellicano' Aldo
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| Contratto fiduciario e frode alla legge valutaria
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| Cass. sez. un. civ. 7 luglio 1981, n. 4414
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| Riv. trim. dir. proc. civ., an. 36 (1982), fasc. 4, pag. 1454-1465
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30601; D30609
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| L' A. prende lo spunto da una recente sentenza, a Sezioni unite,
della Cassazione, 7 luglio 1981 n. 4414, la cui fattispecie evidenzia
un trasferimento fiduciario su titoli fra un residente e un non
residente ed i suoi riflessi rispetto alla legge valutaria, per
svolgere alcune considerazioni circa il rapporto tra fiducia e
simulazione. Dire che il contratto simulato e' un contratto non
voluto, mentre il negozio fiduciario e' voluto significa
semplicemente prendere atto della differenza morfologica che separa
le due figure, non gia' ricavare la validita' del negozio fiduciario.
Se cosi' fosse bisognerebbe altresi' ammettere che le parti possono
liberamente disporre della validita' del contratto per il semplice
fatto di volere o non volere, il che sarebbe oltremodo arbitrario. Il
punto da chiarire al contrario, osserva l' A., e' che validita' e
realta' del contratto sono concetti fra loro incommisurabili. Non
sempre un contratto valido e' anche reale e non sempre un contratto
reale e' anche valido. Il fatto che alla fiducia si attribuisca
carattere di realta' vale tuttavia ad assicurarne la validita'. Ma il
termine di paragone della validita' non e' volonta' quanto piuttosto
la liceita': se dunque un confronto si vuole stabilire non e' fra
simulazione e fiducia, bensi' fra fiducia e frode alla legge, come
esattamente ha, nella fattispecie, statuito la Cassazione.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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