| L' A. aderisce alla concezione dell giurisdizione come potesta'
neutrale, non condizionata al requisito del giudicato, e della piena
giurisdizionalita', quindi, della giurisdizione volontaria. In tali
sensi, rileva anzi singolari assonanze tra gli studi civilistici e
quelli giuscontabilistici. Su queste basi, l' A. riconosce la
giurisdizionalita' di tutta la rendicontazione civilistica e di tutta
la rendicontazione giuscontabilistica, in quanto, si intende,
processualizzate davanti a un giudice. In ambedue le rendicontazioni,
sottodistingue, peraltro, giurisdizione contenziosa e giurisdizione
volontaria. Criterio della sottodistinzione e' l' oggetto, costituito
dall' intero rapporto gestorio nella rendicontazione contenziosa, con
conseguente possibilita' della pronuncia di condanne, mentre nella
rendicontazione volontaria l' oggetto e' formato solo dal rendiconto
in se' stesso e dagli atti ivi rappresentati, con conseguente
impossibilita' della pronuncia di condanne. Il controllo esterno e'
giurisdizione volontaria. L' A. procede anche ad una analisi
particolareggiata del contenuto dell' oggetto della rendicontazione
ed espone, infine, osservazioni sulla facoltativita', o meno, dei
processi in parola e delle singole loro disposizioni. Conclude con un
riepilogo delle similitudini e delle differenze tra le
rendicontazione civilistica e la rendicontazione giuscontabilistica.
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