| Premesse alcune considerazioni circa il principio sancito nell' art.
1434 c.c., secondo cui, per quanto siano lati il concetto di violenza
e la sua sfera di applicazione, non e' ammissibile il contratto
viziato da timore reverenziale ("Il solo timore reverenziale non e'
causa di annullamento del contratto"), l' A. rileva come a propostio
di esso, a differenza della violenza, manchi una casistica
giurisprudenziale, e la norma non trovi critiche negli scrittori e
nei manuali piu' autorevoli. Osserva come altrimenti operi il diritto
inglese in cui vige in materia l' istituto dell' "influenza
indebita", il quale dimostra lo scrupolo con cui il diritto inglese
tutela la liberta' del volere; ma che soprattutto, rapportato con la
irrilevanza del timore reverenziale nel nostro diritto, costituisce
un esempio emblematico della relativita' dei diritti, e del concetto
stesso di giustizia, nei differenti ordinamenti giuridici.
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