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152813
IDG840600311
84.06.00311 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spada Paolo
Riflettendo sul "provento" delle accettazioni bancarie
Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 95-103
D315
Dopo aver fatto cenno alla impossibilita' "in fatto", di assoggettare a ritenuta d' acconto (ai sensi art. 26, comma 5, d.p.r. 1973, n. 600) il "provento" dell' operazione di finanziamento, nota come "accettazione bancaria" quand' anche se ne concedano "in diritto" le condizioni, l' A. esamina se il recente intervento legislativo (d.l. 2 ottobre 1981 n. 546 convertito in legge 1 dicembre 1981 n. 692) ed in particolare l' inedito requisito dell' indicazione del provento abbiano reagito sulle tematiche alle quali si e' prevalentemente orientata la discussione giuridica sulle accettazioni. In particolare si chiede se abbiano reagito: a) sulla qualificazione causale dell' alienazione del titolo; b) sulla liceita' del finanziamento a mezzo negoziazione di accettazioni emesse in serie.
l. 1 dicembre 1981, n. 692
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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