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152822
IDG840600320
84.06.00320 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cipressi Pier Paolo
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio abusivi
Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 143-167
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3178
Nell' articolo si affrontano due problemi derivanti dalla nullita' dei contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale stipulati con agenti e rappresentanti non iscritti nell' apposito ruolo, istituito con la l. 12 marzo 1968, n. 316. Il primo riguarda il fondamento di tale nullita', sul quale vi e' contrasto in dottrina. Fra le due tesi: nullita' del conratto per illiceita' dell' oggetto, oppure per illiceita' dell' oggetto, oppure per contrarieta' a norme imperative, l' A. segue la seconda tesi. Il secondo problema concerne l' eventuale efficacia degli atti compiuti dall' agente o dal rappresentante non iscritti nel Ruolo, per il tempo nel quale il relativo rapporto ha avuto esecuzione. In proposito, l' A. critica, in primo luogo, la tesi secondo la quale troverebbe applicazione il principio di cui al primo comma dell' art. 2126 c.c., sulla prestazione di fatto con violazione di legge, sostenuta in dottrina e oggi seguita dalla Supr. Corte. Inoltre, si respinge l' orientamento secondo il quale l' agente ed il rappresentante di commercio abusivi avrebbero diritto al compenso per l' attivita' svolta, in quanto il contratto con loro stipulato dal preponente si convertirebbe, ex art. 1424 c.c., in un rapporto di procacciamento d' affari o di mediazione. Infine, l' A. esclude che l' agente e il rappresentante non iscritti nel Ruolo possano esperire contro il preponente l' azione generale di indebito arricchimento di cui all' art. 2041 c.c. e respinge la tesi secondo cui il problema dell' efficacia degli atti compiuti dall' agente o dal rappresentente non iscritto troverebbe una soluzione nella norma di cui al primo comma dell' art. 2231 c.c., concernente la mancanza di iscrizioni ad un albo od elenco da parte di coloro che esercitano una attivita' professionale. Si conclude che debbano applicarsi in tema i principi generali sulla nullita' dei contratti e che, pertanto, l' agente ed il rappresentante non iscritti nel Ruolo non hanno diritto ad alcun compenso, ad alcun titolo, per l' attivita' svolta.
l. 12 marzo 1968, n. 316 art. 2126 c.c. art. 2131 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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