| Si assume in considerazione la tesi volta ad oppugnare l' incapacita'
matrimoniale dell' interdetto per infermita' mentale, confutando
tutti gli argomenti addotti a sostegno di tale tesi. Si nega il
preteso condizionamento patrimonialistico di quella incapacita', ed
altresi' il condizionamento della medesima ad un interesse esterno,
proprio di un precedente regime politico: all' uopo, viene compiuto
l' esame dei lavori preparatori del codice vigente, per la parte
concernente la non ammissione dell' interdetto infermo di mente al
matrimonio. Si esclude che nell' incapacita' matrimoniale dell'
interdetto per infermita' mentale sia ravvisabile un' illegittimita'
costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost.. Vengono
illustrate le difficolta' inerenti ad una riforma legislativa in
materia, cogli inconvenienti che dalla stessa riforma deriverebbero.
Viene esaminata la riforma legislativa compiuta, in questa materia,
in Francia, e si evidenzia il materialismo ispiratore della medesima
riforma, basata sul presupposto che per celebrare matrimonio basti
una capacita' inferiore a quella necessaria per comprare o vendere.
Viene confutata l' interpretazione evolutiva dell' art. 85 c. c.,
intesa a limitare l' incapacita' da questo contemplata al solo
soggeto che in concreto non presenta l' idoneita' psichica necessaria
per una scelta consapevole e cosciente. Si rileva che fuori del
matrimonio la liberta' sessuale dell' interdetto per infermita'
mentale non e' giuridicamente paralizzata. Si conclude rilevando il
contrasto esistente tra il favore dimostrato per la responsabilita'
per il danno da procreazione - responsabilita' postulante estese
limitazioni d' ordine eugenetico al matrimonio - e la spinta volta ad
estendere al massimo l' accesso al matrimonio, a questo ammettendo
financo l' interdetto per infermita' mentale.
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