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152823
IDG840600321
84.06.00321 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Cupis Adriano
Il matrimonio dell' interdetto per infermita' mentale
Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 116-127
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3012; D30003
Si assume in considerazione la tesi volta ad oppugnare l' incapacita' matrimoniale dell' interdetto per infermita' mentale, confutando tutti gli argomenti addotti a sostegno di tale tesi. Si nega il preteso condizionamento patrimonialistico di quella incapacita', ed altresi' il condizionamento della medesima ad un interesse esterno, proprio di un precedente regime politico: all' uopo, viene compiuto l' esame dei lavori preparatori del codice vigente, per la parte concernente la non ammissione dell' interdetto infermo di mente al matrimonio. Si esclude che nell' incapacita' matrimoniale dell' interdetto per infermita' mentale sia ravvisabile un' illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 32 Cost.. Vengono illustrate le difficolta' inerenti ad una riforma legislativa in materia, cogli inconvenienti che dalla stessa riforma deriverebbero. Viene esaminata la riforma legislativa compiuta, in questa materia, in Francia, e si evidenzia il materialismo ispiratore della medesima riforma, basata sul presupposto che per celebrare matrimonio basti una capacita' inferiore a quella necessaria per comprare o vendere. Viene confutata l' interpretazione evolutiva dell' art. 85 c. c., intesa a limitare l' incapacita' da questo contemplata al solo soggeto che in concreto non presenta l' idoneita' psichica necessaria per una scelta consapevole e cosciente. Si rileva che fuori del matrimonio la liberta' sessuale dell' interdetto per infermita' mentale non e' giuridicamente paralizzata. Si conclude rilevando il contrasto esistente tra il favore dimostrato per la responsabilita' per il danno da procreazione - responsabilita' postulante estese limitazioni d' ordine eugenetico al matrimonio - e la spinta volta ad estendere al massimo l' accesso al matrimonio, a questo ammettendo financo l' interdetto per infermita' mentale.
art. 85 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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