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Documento


152831
IDG840600329
84.06.00329 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Criscuoli Giovanni
Fiducia e fiducie in diritto privato: dai negozi fiduciari ai contratti uberrimae fidei
Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 2, pt. 1, pag. 136-168
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30601
Notato, in senso storico, il continuo e sempre crescente affermarsi dell' elemento fiduciario, nel campo dei rapporti giuridici, si sottolineano le difficolta' in cui si e' imbattuti allorche' si e' voluto mettere ordine ai dati propri del suo multiforme atteggiarsi. Considerando i risultati raggiunti risulta, infatti, che la fides e' posta al centro di due categorie di negozi: quella dei negozi fiduciari e quella dei contratti intuitu personae. Ma non sembra che si indichi con sicurezza lo specifico in cui si concreta il nostro elemento in ciascuna delle due serie, mentre per altro verso indicazioni comparatistiche, provenienti segnatamente dal versante anglosassone, inducono a ricercare se non vi sia almeno una terza serie di negozi con una propria caratteristica fiduciaria. Per quanto riguarda la fides nei negozi fiduciari si constata che raramente gli studiosi ne analizzano la realta' eziologica e che, comunque, non si va oltre la sua considerazione come generico affidamento sulla fedelta' ed onesta' del fiduciario. Si ritiene, invece, anche per via di un confronto con il trust inglese, che sia ricorrente una fiducia sui generis, che si concreta in un affidamento finalizzato riposto nel fiduciario e che questi, sua sponte, si impegni lealmente nell' attivita' di cooperazione necessaria perche' si realizzi la vicenda fiduciaria. A proposito dei negozi intuitu personae si sostiene, contro chi nega l' esistenza di un qualsiasi rapporto intuitus-fiducia, che l' intuitus non puo' avere rilevanza e giustificazione se non in termini di fiducia. Ma questa conclusione vuole, anche per risultanze comparatistiche, che non si confonda tra negozi intuitu personae e negozi c.d. personali: in questi ultimi giuoca solo la considerazione della persona; negli altri tale considerazione non basta se non e' indice di un preciso affidamento nella personale esecuzione dell' impegno assunto. Lo studio si conclude con l' individuazione di una terza serie di contratti, in cui la fides si presenta con la specialita' di essere indice di massima correttezza. Per cio' il raggruppamento di tali negozi con l' etichetta di contratti uberrimae fidei. Il campo e' stato particolarmente vangato dai giuristi di common law. Ma non sono poche le conclusioni da essi raggiunte le quali coincidono con le nostre sia per quanto riguarda la individuazione delle fattispecie, sia per cio' che attiene al trattamento, a partire dalla rilevanza invalidante riconosciuta alla reticenza dolosa.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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