| Notato, in senso storico, il continuo e sempre crescente affermarsi
dell' elemento fiduciario, nel campo dei rapporti giuridici, si
sottolineano le difficolta' in cui si e' imbattuti allorche' si e'
voluto mettere ordine ai dati propri del suo multiforme atteggiarsi.
Considerando i risultati raggiunti risulta, infatti, che la fides e'
posta al centro di due categorie di negozi: quella dei negozi
fiduciari e quella dei contratti intuitu personae. Ma non sembra che
si indichi con sicurezza lo specifico in cui si concreta il nostro
elemento in ciascuna delle due serie, mentre per altro verso
indicazioni comparatistiche, provenienti segnatamente dal versante
anglosassone, inducono a ricercare se non vi sia almeno una terza
serie di negozi con una propria caratteristica fiduciaria. Per quanto
riguarda la fides nei negozi fiduciari si constata che raramente gli
studiosi ne analizzano la realta' eziologica e che, comunque, non si
va oltre la sua considerazione come generico affidamento sulla
fedelta' ed onesta' del fiduciario. Si ritiene, invece, anche per via
di un confronto con il trust inglese, che sia ricorrente una fiducia
sui generis, che si concreta in un affidamento finalizzato riposto
nel fiduciario e che questi, sua sponte, si impegni lealmente nell'
attivita' di cooperazione necessaria perche' si realizzi la vicenda
fiduciaria. A proposito dei negozi intuitu personae si sostiene,
contro chi nega l' esistenza di un qualsiasi rapporto
intuitus-fiducia, che l' intuitus non puo' avere rilevanza e
giustificazione se non in termini di fiducia. Ma questa conclusione
vuole, anche per risultanze comparatistiche, che non si confonda tra
negozi intuitu personae e negozi c.d. personali: in questi ultimi
giuoca solo la considerazione della persona; negli altri tale
considerazione non basta se non e' indice di un preciso affidamento
nella personale esecuzione dell' impegno assunto. Lo studio si
conclude con l' individuazione di una terza serie di contratti, in
cui la fides si presenta con la specialita' di essere indice di
massima correttezza. Per cio' il raggruppamento di tali negozi con l'
etichetta di contratti uberrimae fidei. Il campo e' stato
particolarmente vangato dai giuristi di common law. Ma non sono poche
le conclusioni da essi raggiunte le quali coincidono con le nostre
sia per quanto riguarda la individuazione delle fattispecie, sia per
cio' che attiene al trattamento, a partire dalla rilevanza
invalidante riconosciuta alla reticenza dolosa.
| |