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152835
IDG840600333
84.06.00333 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gerbo Francesco
Clausola penale e danno
commento Cass. sez. III civ. 30 gennaio 1982, n. 590
Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 2, pt. 2, pag. 206-218
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D306090
Premesso che la decisione in epigrafe conferma l' orientamento giurisprudenziale che assegna alla pattuizione di una clausola penale il ruolo di mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale, attribuendole la funzione di liquidare forfettariamente il danno conseguente all' inadempimento, l' A. prende da tale decisione lo spunto per svolgere alcune riflessioni su quegli aspetti della clausola penale che, seppure legati alle vecchie tematiche della sanzione privata, non ritiene siano state rivalutate alla luce di quanto di nuovo e' emerso dal tessuto sociale, con le sue esigenze, le sue istanze, le sue affermazioni, soprattutto in termini di solidarieta'. Procede quindi ad una indagine dell' intima struttura e della dinamica della clausola penale, di cui agli artt. 1382 e seguenti c.c., che regolano questa pattuizione contrattuale, la quale vincola un contraente, nel caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento, ad una determinata prestazione a favore dell' altro contraente. Riconoscendo nella penale la natura risarcitoria, l' A. implicitamente ne esclude il carattere sanzionatorio: la penale, a suo avviso, modifica la valutazione che dovra' essere fatta del danno. Cerca quindi di chiarire il nesso che lega la responsabilita' del debitore al danno.
art. 1382 c.c. art. 1385 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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