| Premesso che la decisione in epigrafe conferma l' orientamento
giurisprudenziale che assegna alla pattuizione di una clausola penale
il ruolo di mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale,
attribuendole la funzione di liquidare forfettariamente il danno
conseguente all' inadempimento, l' A. prende da tale decisione lo
spunto per svolgere alcune riflessioni su quegli aspetti della
clausola penale che, seppure legati alle vecchie tematiche della
sanzione privata, non ritiene siano state rivalutate alla luce di
quanto di nuovo e' emerso dal tessuto sociale, con le sue esigenze,
le sue istanze, le sue affermazioni, soprattutto in termini di
solidarieta'. Procede quindi ad una indagine dell' intima struttura e
della dinamica della clausola penale, di cui agli artt. 1382 e
seguenti c.c., che regolano questa pattuizione contrattuale, la quale
vincola un contraente, nel caso di inadempimento o di ritardo nell'
adempimento, ad una determinata prestazione a favore dell' altro
contraente. Riconoscendo nella penale la natura risarcitoria, l' A.
implicitamente ne esclude il carattere sanzionatorio: la penale, a
suo avviso, modifica la valutazione che dovra' essere fatta del
danno. Cerca quindi di chiarire il nesso che lega la responsabilita'
del debitore al danno.
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