| Dopo aver compiuto un excursus sulla legislazione statuale e
regionale in tema di consorzi edificatori fra privati, l' A. procede
al raffronto delle singole normative evidenziando i punti di contatto
e, in particolare, le differenze di disciplina positiva che si
riscontrano tra le leggi emanate dalle varie Regioni e tra queste e
le leggi dello Stato (tra cui specialmente la l. 5 agosto 1978, n.
457). Dall' indagine emerge che le leggi statuali sono ben lungi dal
porsi come norme-quadro, e di conseguenza la materia viene regolata
in maniera frequentemente disomogenea nelle diverse Regioni. Inoltre,
emerge che ne' le leggi statuali ne' quelle regionali hanno
contribuito al superamento delle incertezze circa la natura giuridica
dei consorzi in esame, che la giurisprudenza oscilla nell' assimilare
alle associazioni non riconosciute o alle comunioni: entrambi questi
orientamenti appaiono tuttavia inadeguati, talche' l' A. tende a
valorizzare una tesi intermedia in base alla quale le considerate
"unioni di proprietari" sarebbero delle figure associative atipiche,
non suscettibili di venire esattamente assimilare a nessuno dei tipi
di consorzi contemplati nel Libro terzo del Codice civile. Quanto
alla disciplina applicabile - con particolare riguardo alla fase
della costituzione, all' organizzazione e alla regolamentazione dei
rapporti interni ed al regime di responsabilita' - si afferma che
alla scarsissima considerazione normativa riservata da legislatore ai
consorzi tra proprietari si contrappone un' amplissima autonomia
negoziale attribuita ai consorziati, nei limiti ovviamente dei
principi generali dell' ordinamento, che consente di tener conto in
massimo grado della funzione economica e sociale degli enti in
questione e dell' attivita' da essi concretamente svolta. Cosi' non
puo' escludersi che qualora tali consorzi svolgano un' attivita' che
non si limiti esclusivamente ad arrecare un' utilita' ai consorziati,
ma consista nella disciplina o nello svolgimento di una fase delle
rispettive imprese (come avverrebbe se il loro scopo fosse quello
della vendita e della locazione a terzi degli immobili costruiti o
riqualificati, cioe', in definitiva, della produzione per il
mercato), venga ad essi applicata la stessa disciplina dei consorzi
per il coordinamento della produzione e degli scambi.
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