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Documento


152843
IDG840600341
84.06.00341 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Angelis Lorenzo
I consorzi per l' edificazione delle aree e il recupero del patrimonio edilizio esistente
Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 442-462
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18204
Dopo aver compiuto un excursus sulla legislazione statuale e regionale in tema di consorzi edificatori fra privati, l' A. procede al raffronto delle singole normative evidenziando i punti di contatto e, in particolare, le differenze di disciplina positiva che si riscontrano tra le leggi emanate dalle varie Regioni e tra queste e le leggi dello Stato (tra cui specialmente la l. 5 agosto 1978, n. 457). Dall' indagine emerge che le leggi statuali sono ben lungi dal porsi come norme-quadro, e di conseguenza la materia viene regolata in maniera frequentemente disomogenea nelle diverse Regioni. Inoltre, emerge che ne' le leggi statuali ne' quelle regionali hanno contribuito al superamento delle incertezze circa la natura giuridica dei consorzi in esame, che la giurisprudenza oscilla nell' assimilare alle associazioni non riconosciute o alle comunioni: entrambi questi orientamenti appaiono tuttavia inadeguati, talche' l' A. tende a valorizzare una tesi intermedia in base alla quale le considerate "unioni di proprietari" sarebbero delle figure associative atipiche, non suscettibili di venire esattamente assimilare a nessuno dei tipi di consorzi contemplati nel Libro terzo del Codice civile. Quanto alla disciplina applicabile - con particolare riguardo alla fase della costituzione, all' organizzazione e alla regolamentazione dei rapporti interni ed al regime di responsabilita' - si afferma che alla scarsissima considerazione normativa riservata da legislatore ai consorzi tra proprietari si contrappone un' amplissima autonomia negoziale attribuita ai consorziati, nei limiti ovviamente dei principi generali dell' ordinamento, che consente di tener conto in massimo grado della funzione economica e sociale degli enti in questione e dell' attivita' da essi concretamente svolta. Cosi' non puo' escludersi che qualora tali consorzi svolgano un' attivita' che non si limiti esclusivamente ad arrecare un' utilita' ai consorziati, ma consista nella disciplina o nello svolgimento di una fase delle rispettive imprese (come avverrebbe se il loro scopo fosse quello della vendita e della locazione a terzi degli immobili costruiti o riqualificati, cioe', in definitiva, della produzione per il mercato), venga ad essi applicata la stessa disciplina dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.
l. 5 agosto 1978, n. 457 l. 17 agosto 1942, n. 1150
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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