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| IDG840600342 | |
| 84.06.00342 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bianca C. Massimo
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| La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale
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| Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 205-216
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3060
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| L' importanza dei richiami alla buona fede in senso oggettivo nel
nostro codice non trova riscontro in una adeguata applicazione di
tale principio da parte della giurisprudenza. Le ragioni sono viste
dall' A. principalmente nella incertezza che ancora sussiste circa il
significato della buona fede e nella eccessiva genericita' dei
contenuti che si e' tentato di attribuire. S' impone allora l'
esigenza di concretizzare il significato della nuova fede, e in
particolre della buona fede quale regola di comportamento
contrattuale. Sulla base di una scarsa ma significativa esperienza l'
A. giunge a distinguere nella buona fede i due fondamentali canoni
della lealta' e della salvaguardia. Quale obbligo di salvaguardia la
buona fede viene identificata come l' obbligo di ciascuna parte di
salvaguardare l' utilita' dell' altra nei limiti in cui cio' non
importi un apprezzabile sacrificio a suo carico. Nella ricerca di un'
ulteriore determinazione del significato della clausola generale l'
A. procede indicando una tipizzazione di massima dei comportamenti di
buona fede nella esecuzione del contratto. Tipici comportamenti
negativi in termini di lealta' sono il non suscitare intenzionalmente
falsi affidameni, il non speculare su falsi affidamenti, il non
contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nell' atra
parte. Con riguardo all' obbligo di salvaguardia sono segnalati i
seguenti comportamenti tipici: a) esecuzione di prestazioni non
previste; b) modifiche del proprio comportamento; c) tolleranza delle
modifiche della prestazione di controparte; d) avvisi; e) esercizio
di poteri discrezionali.
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| art. 1337 c.c.
art. 1358 c.c.
art. 1366 c.c.
art. 1375 c.c.
art. 1175 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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