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| IDG840600343 | |
| 84.06.00343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Trimarchi Pietro
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| Sulla responsabilita' del terzo per pregiudizio al diritto di credito
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| Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 217-236
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D307
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| Affronta il problema non solo dal punto di vista dell'
interpretazione sistematica del diritto civile italiano, ma anche in
base ad una valutazione economica delle diverse soluzioni possibili.
Esamina distintamente le ipotesi di pregiudizio al diritto di credito
altrui mediante la stipulazione di un contratto incompatibile,
mediante l' uccisione o il ferimento del debitore, oppure infine
mediante il danneggiamento di una cosa che costituisca lo strumento
necessario per adempiere un' obbligazione verso un tezo creditore.
Conclude che: a) il creditore contrattuale non ha azione contro il
terzo che abbia recato pregiudizio al suo diritto mediante la
stipulazione di un contratto incompatibile con il debitore, oppure
mediante la lesione della persona o delle cose del debitore; b) fa
eccezione l' ipotesi che il terzo abbia agito con lo scopo specifico
di recar danno al creditore; c) e' inoltre tutelata la detenzione
nell' esercizio di un diritto personale di godimento. Le ragioni che
giustificano queste regole attengono in primo luogo all' esigenza di
favorire la scioltezza e la sicurezza dei traffici e l' esplicarsi
della concorrenza; in secondo luogo all' esigenza di una adeguata
tutela dei danneggiati diretti, i quali potrebbero essere
pregiudiciati dal concorso di una folla di danneggiati indiretti;
valgono, infine, considerazioni attinenti ad una razionale
ripartizione dei rischi fra tutti coloro che possano prevenirli o
prevederli.
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| art. 1380 c.c.
art. 2058 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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