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152845
IDG840600343
84.06.00343 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Trimarchi Pietro
Sulla responsabilita' del terzo per pregiudizio al diritto di credito
Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 3, pt. 1, pag. 217-236
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D307
Affronta il problema non solo dal punto di vista dell' interpretazione sistematica del diritto civile italiano, ma anche in base ad una valutazione economica delle diverse soluzioni possibili. Esamina distintamente le ipotesi di pregiudizio al diritto di credito altrui mediante la stipulazione di un contratto incompatibile, mediante l' uccisione o il ferimento del debitore, oppure infine mediante il danneggiamento di una cosa che costituisca lo strumento necessario per adempiere un' obbligazione verso un tezo creditore. Conclude che: a) il creditore contrattuale non ha azione contro il terzo che abbia recato pregiudizio al suo diritto mediante la stipulazione di un contratto incompatibile con il debitore, oppure mediante la lesione della persona o delle cose del debitore; b) fa eccezione l' ipotesi che il terzo abbia agito con lo scopo specifico di recar danno al creditore; c) e' inoltre tutelata la detenzione nell' esercizio di un diritto personale di godimento. Le ragioni che giustificano queste regole attengono in primo luogo all' esigenza di favorire la scioltezza e la sicurezza dei traffici e l' esplicarsi della concorrenza; in secondo luogo all' esigenza di una adeguata tutela dei danneggiati diretti, i quali potrebbero essere pregiudiciati dal concorso di una folla di danneggiati indiretti; valgono, infine, considerazioni attinenti ad una razionale ripartizione dei rischi fra tutti coloro che possano prevenirli o prevederli.
art. 1380 c.c. art. 2058 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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