| L' articolo illustra brevemente le principali novita' introdotte
dalla nuova legge in tema di adozione e di affidameno dei minori. La
legge enuncia innanzitutto, per la prima volta nel nostro
ordinamento, il prioritario diritto del minore ad essere educato
nell' ambito della propria famiglia. Essa tende poi a creare un'
unica forma di adozione, per tutti i minori degli anni diciotto; tale
adozione, definita come adozione ordinaria, riduce gli effetti dell'
adozione gia' speciale. L' adozione in precedenza qualificata
ordinaria, diviene quindi istituto applicabile soltanto alle persone
maggiori di eta'. In alcuni casi particolari, tassativamente
determinati, si prevede pero' una forma di adozione minus plena per i
minori, anche da parte di persone non coniugate. La legge contiene
inoltre una serie di norme, che vanno ad introdurre ex novo nel
nostro ordinamento la disciplina all' adozione internazionale: viene
regolata sia l' ipotesi di adozione di minori stranieri da parte di
cittadini italiani, sia l' ipotesi, certamente molto meno diffusa, di
espatrio di minori cittadini italiani a scopo di adozione. L'
affiliazione viene abrogata; viene invece inrodotto il nuovo istituto
dell' affidamento familiare, che si propone di sopperire a tutte le
situazioni di provvisoria difficolta' della famiglia d' origine,
affidando temporaneamente il minore ad un' altra famiglia.
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