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152848
IDG840600346
84.06.00346 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colella Pasquale
Orientamenti della Cassazione in tema di rilevanza della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale dopo le sentenze n. 16 e 18 del 1982 della Corte Costituzionale
nota a Cass. sez. un. civ. 15 maggio 1982, n. 3024 Cass. sez. un. civ. 1 ottobre 1982, n. 5026
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 1A, pag. 229-238
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D301220; D9461
Con la prima delle due sentenze in commento la Suprema Corte afferma che lo Stato di "amentia" del soggetto nubente al momento della celebrazione del matrimonio concordatario e' causa di nullita' ammessa dal nostro ordinamento che espressamente prevede l' incapacita' naturale per infermita' di mente quale vizio rilevante della volonta' e del consenso; con la seconda decisione la Suprema Corte precisa che la simulazione del consenso e' causa ammessa e rilevante di nullita', mentre non si puo' delibare per contrarieta' all' ordine pubblico la sentenza ecclesiastica che da' valore alla riserva mentale. Osserva l' A. che le due decisioni sollevano numerose questioni di interpretazione e di attuazione delle novita' introdotte dalle sentenze della Corte Costituzionale in quanto vogliono indicare alle Corti di merito l' entita' dei controlli da effettuare ed i limiti processuali e sostanziali che si debbono rispettare cercando di limitare le innovazioni introdotte nel sistema allo scopo di salvaguardare al massimo la sussistenza e di evitare la creazione di ulteriori lesioni e contrasti in attesa della revisione del concordato.
art. 1 l. 27 maggio 1929, n. 810 art. 17 l. 27 maggio 1929, n. 847
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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