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152849
IDG840600347
84.06.00347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lambertucci Pietro
Professionista non iscritto all' albo e esperibilita' dell' azionista ex art. 2041 c.c.
nota a Cass. sez. II civ. 22 giugno 1982, n. 3794
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 1A, pag. 225-226
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D305013; D960
La Suprema Corte ha affermato che il professionista che abbia esercitato una attivita' professionale riservata dalla legge ad una categoria diversa da quella dell' albo nel quale e' iscritto non puo' chiedere nessun compenso, qualora l' esercizio dell' attivita' professionale sia condizionale all' iscrizione con la conseguente nullita' del contratto di prestazione di opera intellettuale per il combinato disposto degli artt. 1418 e 2229 c.c.; la decisione si fonda sull' art. 2231 che stabilisce che la prestazione eseguita da chi non e' iscritto ad un determinato albo non da' azione per il pagamento della retribuzione neppure in base alla azione generale di arricchimento senza causa. L' A. osserva che in un' altra decisione la Cassazione ha affermato che in via di principio non si puo' negare che l' azione di arricchimento sia proponibile sempre che ne sussistano i presupposti allorche' sia venuto meno il contratto e cioe' quando qualsiasi azione manchi per effetto della nullita' del contratto. Quest' ultima argomentazione e' conforme ad un principio generale dell' ordinamento per cui non e' ammissibile l' altrui pregiudizio senza ragione giustificativa.
art. 2041 c.c. art. 2231 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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