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| IDG840600347 | |
| 84.06.00347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lambertucci Pietro
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| Professionista non iscritto all' albo e esperibilita' dell' azionista
ex art. 2041 c.c.
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| nota a Cass. sez. II civ. 22 giugno 1982, n. 3794
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 1A, pag. 225-226
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D305013; D960
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| La Suprema Corte ha affermato che il professionista che abbia
esercitato una attivita' professionale riservata dalla legge ad una
categoria diversa da quella dell' albo nel quale e' iscritto non puo'
chiedere nessun compenso, qualora l' esercizio dell' attivita'
professionale sia condizionale all' iscrizione con la conseguente
nullita' del contratto di prestazione di opera intellettuale per il
combinato disposto degli artt. 1418 e 2229 c.c.; la decisione si
fonda sull' art. 2231 che stabilisce che la prestazione eseguita da
chi non e' iscritto ad un determinato albo non da' azione per il
pagamento della retribuzione neppure in base alla azione generale di
arricchimento senza causa. L' A. osserva che in un' altra decisione
la Cassazione ha affermato che in via di principio non si puo' negare
che l' azione di arricchimento sia proponibile sempre che ne
sussistano i presupposti allorche' sia venuto meno il contratto e
cioe' quando qualsiasi azione manchi per effetto della nullita' del
contratto. Quest' ultima argomentazione e' conforme ad un principio
generale dell' ordinamento per cui non e' ammissibile l' altrui
pregiudizio senza ragione giustificativa.
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| art. 2041 c.c.
art. 2231 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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