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152852
IDG840600350
84.06.00350 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Iasio Emilia
Carenza di legge e interpretazione sull' anticipo del trattamento di Cassa integrazione guadagni: resta il pregiudizio per i lavoratori
nota a Cass. sez. lav. 6 gennaio 1982, n. 29
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 1A, pag. 313-317
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044
Il datore di lavoro puo' sospendere il rapporto, senza essere tenuto al pagamento delle retribuzioni, nei soli casi di impossibilita' a ricevere la prestazione, in quelli espressamente previsti dai contratti, d' accordo con il prestatore di lavoro. Il sistema della Cassa integrazione guadagni introduce nuove ipotesi legittimanti la sospensione. La Cassazione, con la decisione in esame, afferma che la finalita' primaria delle norme che prevedono l' intervento straordinario della Cassa e' quella di fronteggiare fenomeni di crisi economiche settoriali o locali, o particolari situazioni inerenti ad operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale apprestando uno strumento inteso ad evitare o quantomeno ridurre i danni e gli inconvenienti che deriverebbero ai dipendenti. Il problema e' quello dell' anticipazione o meno del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori nel periodo intercorrente tra la domanda e il provvedimento della Pubblica Amministrazione. Afferma l' A. che, in base ai principi di correttezza e buona fede, l' imprenditore deve presentare la domanda il piu' presto possibile, prima del verificarsi degli eventi, in modo che la Pubblica Amministrazione possa intervenire immediatamente dopo l' emanazione del provvedimento di ammissione alla Cassa, cioe' subito dopo la sospensione dal lavoratore del rapporto di lavoro.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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