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| IDG840600350 | |
| 84.06.00350 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Iasio Emilia
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| Carenza di legge e interpretazione sull' anticipo del trattamento di
Cassa integrazione guadagni: resta il pregiudizio per i lavoratori
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| nota a Cass. sez. lav. 6 gennaio 1982, n. 29
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| Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 1A, pag. 313-317
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7044
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| Il datore di lavoro puo' sospendere il rapporto, senza essere tenuto
al pagamento delle retribuzioni, nei soli casi di impossibilita' a
ricevere la prestazione, in quelli espressamente previsti dai
contratti, d' accordo con il prestatore di lavoro. Il sistema della
Cassa integrazione guadagni introduce nuove ipotesi legittimanti la
sospensione. La Cassazione, con la decisione in esame, afferma che la
finalita' primaria delle norme che prevedono l' intervento
straordinario della Cassa e' quella di fronteggiare fenomeni di crisi
economiche settoriali o locali, o particolari situazioni inerenti ad
operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale apprestando uno strumento inteso ad evitare o quantomeno
ridurre i danni e gli inconvenienti che deriverebbero ai dipendenti.
Il problema e' quello dell' anticipazione o meno del trattamento di
integrazione salariale ai lavoratori nel periodo intercorrente tra la
domanda e il provvedimento della Pubblica Amministrazione. Afferma l'
A. che, in base ai principi di correttezza e buona fede, l'
imprenditore deve presentare la domanda il piu' presto possibile,
prima del verificarsi degli eventi, in modo che la Pubblica
Amministrazione possa intervenire immediatamente dopo l' emanazione
del provvedimento di ammissione alla Cassa, cioe' subito dopo la
sospensione dal lavoratore del rapporto di lavoro.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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