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152853
IDG840600351
84.06.00351 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Miscione Michele
Obbligo di retribuire dopo la sospensione dell' attivita' fino al provvedimento di ammissione alla Cassa integrazione
nota a Cass. sez. lav. 6 gennaio 1982, n. 29
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 1A, pag. 317-320
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7440; D7044
L' intervento della Cassa integrazione e' stato ammesso anche per cause di mera difficolta' dell' imprenditore. Qualora si verifichino le condizioni oggettive richieste per l' intervento della Cassa, il procedimento si articola come segue: decisione dell' imprenditore, consultazione sindacale, accertamento costitutivo da parte della Pubblica Amministrazione. La decisione in esame afferma che l' imprenditore non ha l' obbligo di anticipare il trattamento di Cassa integrazione prima dell' intervento della Pubblica Amministrazione, tuttavia non si occupa del problema della persistenza o meno per l' imprenditore dell' obbligo di continuare a pagare la normale retribuzione anche dopo aver disposto la sospensione del lavoratore.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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