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152855
IDG840600353
84.06.00353 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Miscione Michele
Silenzi e "obiter dicta" nelle ordinanze Alfa Romeo sulla cassa integrazione
nota a ord. Pret. Milano 29 luglio 1982 ord. Pret. Milano 14 agosto 1982 ord. Pret. Milano 1 settembre 1982
Giur. it., an. 135 (1983), fasc. 2, pt. 1B, pag. 73-86
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044; D76; D44022
Le ordinanze dei Pretori di Milano in commento affermano che il provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. puo' essere propostoche quando dal momento dell' ipotetica lesione ae quello dell' inizio del procedimento sia trascorso un certo periodo di tempo, in teoria sufficiente per esperire un processo ordinario, purche' l' urgenza ed il pericolo continuino ed anzi si rinnovino continuamente pur derivando sempre dalla stessa fonte. Questa la premessa per affermare che il rigetto di un provvedimento di urgenza non preclude la possibilita' di ripresentare in seguito la stessa domanda davanti allo stesso Pretore, in quanto il provvedimento di urgenza e' strumentale ed impedisce l' applicazione del principio del ne bis in idem. Su altri punti affrontati nelle ordinanze sono piu' discordanti: per esempio sulle condizioni di intervento della Cassa e sul potere dei sindacati di contrattarle la prima afferma che il contratto posto in essere dal sindacato e' nullo perche' questo e' carente di legittimazione attiva vertendo in materia di diritti propri ed esclusivi degli iscritti, le altre hanno dichiarato che l' accordo e' invalido. La conclusione e' che in ogni caso l' accordo sindacale sulla Cassa integrazione non e' vincolante riguardo ai singoli lavoratori. L' A. cerca di spiegare il perche' sostanziale di questa affermazione e conclude interpretando l' ultima questione risolta dalla magistratura relativa alla scelta dei lavoratori da mettere in Cassa integrazione.
art. 700 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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