| Il Pretore di Lecce ha ritenuto non fondata la richiesta di
aspettativa per malattia avanzata da un dipendente della SIP, ai
sensi dell' art. 4 l. 7 agosto 1982, n. 526, sulla base di un
certificato medico dell' USL, comprovante la necessita' di cure
idrotermali. Nella fattispecie sottoposta al suo esame, il giudicante
ha dato applicazione, considerandola non abrogata dalla successiva
legge n. 526 del 1982, alla disposizione transitoria dell' art. 37
del contratto collettivo nazionale lavoro del 16 luglio 1981, che
condiziona il riconoscimento della aspettativa all' esito di una
visita medica da parte di un ente od istituto indicato nel comma 3
dell' art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300. L' A., nel commentare
adesivamente tale decisione, osserva che l' art. 4 legge n. 526 del
1982, in linea con la sua ratio, individuabile nell' esigenza di
limitare le spese nel settore sanitario, va interpretato nel senso
che il lavoratore puo' usufruire per cure idrotermali di una
aspettativa al di fuori del congedo ordinario solo in presenza di
infermita' in atto determinanti una incapacita' al lavoro, e che
invece non puo' usufruire di permessi retribuiti, ma solo utilizzare
il periodo di ferie annuali, nei casi nei quali la prescrizione delle
cure tende ad evitare aggravamenti di stati patologici
stabilizzatisi, che non impediscono lo svolgimento dell' attivita'
lavorativa. L' A. afferma ancora che la disciplina dell' art. 4,
attesa la sua ratio, non puo' essere derogata da una normativa
contrattuale che attribuisca al lavoratore il diritto al congedo
straordianrio anche per cure idrotermali non rivestenti carattere di
urgenza, e sostiene che invece devono considerarsi legittime quelle
clausole contrattuali che, al fine di agevolare il raggiungimento
degli obiettivi sottesi alla legge n. 526, subordinano il godimento
della aspettativa ad un piu' rigoroso accertamento dello stato di
salute del lavoratore. Ne consegue che non puo' dubitarsi della
validita' di disposizioni, come quella transitoria dell' art. 37 del
contratto collettivo nazionale lavoro del 16 luglio 1981 che,
consentendo al datore di lavoro un controllo sulle certificazioni
attestanti l' indispensabilita' e l' indifferibilta' delle cure al
fine dell' applicazione del trattamento previsto per il caso di
malattia, impediscono il verificarsi di possibili abusi e
contribuiscono per tale via a porre un freno all' eccessiva
dilatazione della spesa pubblica nel settore sanitario.
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