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152863
IDG840600442
84.06.00442 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vidiri Guido
Cure idrotermali ed aspettativa per malattia
nota a Pret. Lecce 23 maggio 1983
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1125-1128
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7443
Il Pretore di Lecce ha ritenuto non fondata la richiesta di aspettativa per malattia avanzata da un dipendente della SIP, ai sensi dell' art. 4 l. 7 agosto 1982, n. 526, sulla base di un certificato medico dell' USL, comprovante la necessita' di cure idrotermali. Nella fattispecie sottoposta al suo esame, il giudicante ha dato applicazione, considerandola non abrogata dalla successiva legge n. 526 del 1982, alla disposizione transitoria dell' art. 37 del contratto collettivo nazionale lavoro del 16 luglio 1981, che condiziona il riconoscimento della aspettativa all' esito di una visita medica da parte di un ente od istituto indicato nel comma 3 dell' art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300. L' A., nel commentare adesivamente tale decisione, osserva che l' art. 4 legge n. 526 del 1982, in linea con la sua ratio, individuabile nell' esigenza di limitare le spese nel settore sanitario, va interpretato nel senso che il lavoratore puo' usufruire per cure idrotermali di una aspettativa al di fuori del congedo ordinario solo in presenza di infermita' in atto determinanti una incapacita' al lavoro, e che invece non puo' usufruire di permessi retribuiti, ma solo utilizzare il periodo di ferie annuali, nei casi nei quali la prescrizione delle cure tende ad evitare aggravamenti di stati patologici stabilizzatisi, che non impediscono lo svolgimento dell' attivita' lavorativa. L' A. afferma ancora che la disciplina dell' art. 4, attesa la sua ratio, non puo' essere derogata da una normativa contrattuale che attribuisca al lavoratore il diritto al congedo straordianrio anche per cure idrotermali non rivestenti carattere di urgenza, e sostiene che invece devono considerarsi legittime quelle clausole contrattuali che, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla legge n. 526, subordinano il godimento della aspettativa ad un piu' rigoroso accertamento dello stato di salute del lavoratore. Ne consegue che non puo' dubitarsi della validita' di disposizioni, come quella transitoria dell' art. 37 del contratto collettivo nazionale lavoro del 16 luglio 1981 che, consentendo al datore di lavoro un controllo sulle certificazioni attestanti l' indispensabilita' e l' indifferibilta' delle cure al fine dell' applicazione del trattamento previsto per il caso di malattia, impediscono il verificarsi di possibili abusi e contribuiscono per tale via a porre un freno all' eccessiva dilatazione della spesa pubblica nel settore sanitario.
art. 4 l. 7 agosto 1982, n. 526 art. 5 comma 3 l. 20 maggio 1970, n. 300 art. 2110 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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