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| IDG840600444 | |
| 84.06.00444 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Ferina Federico
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| Denunzia di nuova opera e tempestivita' della domanda riconvenzionale
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| nota a Trib. Termini Imerese 29 marzo 1983
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1139-1144
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D44021; D4111
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| L' A., verifica la correttezza di una decisione di merito nell quale
si afferma che nel procedimento di denuncia di nuova opera, allorche'
il ricorrente formuli anche la domanda di merito nella fase sommaria
innanzi al pretore, la domanda riconvenzionale deve esser proposta a
pena di preclusione dal resistente nella stessa fase pretorile e
nella prima difesa. La disamina muove dal presupposto per cui in
taluni tipi di procedimento speciale, quale la denuncia di nuova
opera, puo' distinguersi una fase cautelare da una di merito con la
conseguenza che la domanda di merito venga precisata in un momento
cronologicamente successivo alla instaurazione del processo; questo
infatti, pur avendo carattere unitario, si articola in due fasi la
prima delle quali caratterizzata da cognizione sommaria e diretta ad
anticipare ed assicurare gli effetti della decisione, la seconda da
cognizione piena in possessorio o petitorio in relazione all'
interesse posto a fondamento della domanda. La necessaria sequela del
procedimento di merito comporta poi che la domanda possa essere
proposta anche nel ricorso itroduttivo della fase cautelare o
successivamente nel corso di questa, oltre che nella citazione
riassuntiva, sua sede naturale: ne consegue che il momento o atto in
cui la domanda riconvenzionale deve essere formulata in osseguio al
disposto dell' art. 167 c.p.c. vada fissato di volta in volta ma
comunque senza possibilita' di derogare dal principio preclusivo
fissato dalla norma citata. Alla luce di tali considerazioni l' A.
aderisce alla soluzione accolta nella sentenza annotata rilevando
come un procedimento cautelare diventi sul piano concreto anche
giudizio di merito nel momento in cui una domanda in tal senso venga
formulata, a prescindere dalla sua legittimita', fondatezza o
regolarita' sia sotto il profilo sostanziale che processuale; con la
conseguenza che essa entra in pieno titolo ed immediatamente nella
materia del contendere, fissandola, e deve ritenersi idonea a
provocare la difesa dell' altra parte in via di seccezione o domanda
riconvenzionale, e quest' ultima potra' e dovra' essere dunque
introdotta a pena di inammissibilita' con il primo atto successivo di
difesa.
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| art. 50 c.p.p.
art. 167 c.p.p.
art. 183 c.p.p.
art. 689 c.p.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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