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152865
IDG840600444
84.06.00444 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferina Federico
Denunzia di nuova opera e tempestivita' della domanda riconvenzionale
nota a Trib. Termini Imerese 29 marzo 1983
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1139-1144
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44021; D4111
L' A., verifica la correttezza di una decisione di merito nell quale si afferma che nel procedimento di denuncia di nuova opera, allorche' il ricorrente formuli anche la domanda di merito nella fase sommaria innanzi al pretore, la domanda riconvenzionale deve esser proposta a pena di preclusione dal resistente nella stessa fase pretorile e nella prima difesa. La disamina muove dal presupposto per cui in taluni tipi di procedimento speciale, quale la denuncia di nuova opera, puo' distinguersi una fase cautelare da una di merito con la conseguenza che la domanda di merito venga precisata in un momento cronologicamente successivo alla instaurazione del processo; questo infatti, pur avendo carattere unitario, si articola in due fasi la prima delle quali caratterizzata da cognizione sommaria e diretta ad anticipare ed assicurare gli effetti della decisione, la seconda da cognizione piena in possessorio o petitorio in relazione all' interesse posto a fondamento della domanda. La necessaria sequela del procedimento di merito comporta poi che la domanda possa essere proposta anche nel ricorso itroduttivo della fase cautelare o successivamente nel corso di questa, oltre che nella citazione riassuntiva, sua sede naturale: ne consegue che il momento o atto in cui la domanda riconvenzionale deve essere formulata in osseguio al disposto dell' art. 167 c.p.c. vada fissato di volta in volta ma comunque senza possibilita' di derogare dal principio preclusivo fissato dalla norma citata. Alla luce di tali considerazioni l' A. aderisce alla soluzione accolta nella sentenza annotata rilevando come un procedimento cautelare diventi sul piano concreto anche giudizio di merito nel momento in cui una domanda in tal senso venga formulata, a prescindere dalla sua legittimita', fondatezza o regolarita' sia sotto il profilo sostanziale che processuale; con la conseguenza che essa entra in pieno titolo ed immediatamente nella materia del contendere, fissandola, e deve ritenersi idonea a provocare la difesa dell' altra parte in via di seccezione o domanda riconvenzionale, e quest' ultima potra' e dovra' essere dunque introdotta a pena di inammissibilita' con il primo atto successivo di difesa.
art. 50 c.p.p. art. 167 c.p.p. art. 183 c.p.p. art. 689 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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