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| IDG840600446 | |
| 84.06.00446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Vassallo Dario
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| Sul pignoramento negativo
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| nota a Pret. Catania 1 dicembre 1982
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1178-1180
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D43156
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| La nota riguarda una sentenza in tema di pignoramento negativo, ossia
l' ipotesi in cui l' ufficiale giudiziario recatosi dal debitore per
pignorarli i beni, mobili, non ne trovi alcuno. I problemi affrontati
sono due: anzitutto se il termine d' efficacia del precetto riguardi
solo "l' inizio" dell' esecuzione, e poi se il tentativo di
pignoramento infruttuoso possa ritenersi o meno primo valido atto d'
esecuzione legittimante ulteriori atti esecutivi effettuati dall'
esecutante oltre il termine di novanta giorni previsto dall' art. 481
c.p.c.. Il primo problema e' risolto dalla stessa nota la quale
recita che l' esecuzione deve essere "iniziata" entro novanta giorni
e non gia' anche conclusa. Non essendovi nel codice di rito alcun'
altra disposizione che esiga la conclusione della esecuzione entro
quel termine, ogni altra contraria illazione deve ritenersi erronea.
Sul secondo problema si rileva che qualora non si considerasse il
pignoramento negativo primo valido atto d' esecuzione occorrerebbe
rinnovare la notificazione del precetto ogni qual volta ad esso non
seguissero altri validi atti esecutivi entro gli stessi novanta
giorni. Al contrario si ritiene che il pignoramento infruttuoso vada
considerato primo valido atto esecutivo, infatti anch' esso esprime
l' aspirazione del creditore di voler procedere contro il debitore, e
se la ricerca dei beni risulti vana per fatto a lui non imputabile
non e' giusto che egli debba patire l' onere di dover rinnovare la
notificazione del precetto. Inoltre, non si puo' neppure ignorare l'
attivita' dinamica svolta dall' ufficiale giudiziario che, fra l'
altro, va opportunamente verbalizzata.
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| art. 481 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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