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152867
IDG840600446
84.06.00446 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Vassallo Dario
Sul pignoramento negativo
nota a Pret. Catania 1 dicembre 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1178-1180
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D43156
La nota riguarda una sentenza in tema di pignoramento negativo, ossia l' ipotesi in cui l' ufficiale giudiziario recatosi dal debitore per pignorarli i beni, mobili, non ne trovi alcuno. I problemi affrontati sono due: anzitutto se il termine d' efficacia del precetto riguardi solo "l' inizio" dell' esecuzione, e poi se il tentativo di pignoramento infruttuoso possa ritenersi o meno primo valido atto d' esecuzione legittimante ulteriori atti esecutivi effettuati dall' esecutante oltre il termine di novanta giorni previsto dall' art. 481 c.p.c.. Il primo problema e' risolto dalla stessa nota la quale recita che l' esecuzione deve essere "iniziata" entro novanta giorni e non gia' anche conclusa. Non essendovi nel codice di rito alcun' altra disposizione che esiga la conclusione della esecuzione entro quel termine, ogni altra contraria illazione deve ritenersi erronea. Sul secondo problema si rileva che qualora non si considerasse il pignoramento negativo primo valido atto d' esecuzione occorrerebbe rinnovare la notificazione del precetto ogni qual volta ad esso non seguissero altri validi atti esecutivi entro gli stessi novanta giorni. Al contrario si ritiene che il pignoramento infruttuoso vada considerato primo valido atto esecutivo, infatti anch' esso esprime l' aspirazione del creditore di voler procedere contro il debitore, e se la ricerca dei beni risulti vana per fatto a lui non imputabile non e' giusto che egli debba patire l' onere di dover rinnovare la notificazione del precetto. Inoltre, non si puo' neppure ignorare l' attivita' dinamica svolta dall' ufficiale giudiziario che, fra l' altro, va opportunamente verbalizzata.
art. 481 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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