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152868
IDG840600447
84.06.00447 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Notabartolo Figurelli Adelaide
Note in tema di responsabilita' processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
nota a Trib. Palermo 13 ottobre 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1181-1187
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D40421
Dopo alcuni brevi cenni sulla dottrina in ordine alla natura giuridica della responsabilita' soggettiva di cui allo art. 96 c.p.c., la nota in oggetto si pone due diversi problemi: 1) la obbligatorieta' della norma contenuta nello art. 96 citato 2) la precettivita' del comando contenuto nel 1 comma dell' art. 111 della Costituzione. Per quanto riguarda il primo punto si afferma che concorrendo la soccombenza e la istanza di parte, il giudice e' tenuto ad indagare sulla esistenza degli elementi soggettivi che legittimano o escludono l' applicabilita' della sanzione prevista nella legge, e la prova di questa necessaria indagine e' fornita dalla motivazione. Per quanto riguarda il secondo punto, si afferma che l' obbligo di cui al 1 comma del citato art. 111 opera nei confronti di qualunque provvedimento giurisdizionale sia pure collegato a domanda accessoria. A questo proposito l' A. mette in rilievo che per la responsabilita' de qua, alla funzione generalmente svolta dalla motivazione (endo ed extra-processuale) se ne aggiunge una specifica: indicare a quisque de populo come e' giusto comportarsi.
art. 111 comma 1 Cost. art. 96 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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