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| IDG840600448 | |
| 84.06.00448 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mizzoni Carlo
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| Ancora in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro
e di retribuzione adeguata
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| nota a Pret. Citta' di Castello 1 ottobre 1982
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1188-1191
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74492
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| Nella nota viene riportato l' orientamento della Corte Costituzionale
e di quello della Cassazione, condiviso dal Pretore di Citta' di
Castello e da gran parte dei giudici di merito, secondo cui la
prescrizione dei diritti del lavoratore subordinato non decorre
quando il rapporto di lavoro non e' dotato delle garanzie di
stabilita' previste dalla legge n. 604 del 1966 e dallo Statuto dei
lavoratori. L' A. sottolinea, poi, l' originalita' del principio
affermato nella sentenza con riferimento alla inammissibilita' di un
procedimento disciplinare tardivo, nel quale si viene a trasformare
l' eccezione del datore di lavoro che, per non corrispondere gli
adeguamenti retributivi richiesti dal lavoratore al termine del
rapporto, eccepisca che il dipendente ha ricavato altri redditi da
attivita' collaterali. Viene, infine, posta in luce la pratica
attuazione del principio costituzionale dell' equa retribuzione
secondo cui, quando al contratto individuale la contrattazione
collettiva non sia direttamente applicabile, il giudice puo' tuttavia
utilizzarla quale parametro per l' individuazione della retribuzione
adeguata.
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| art. 36 Cost.
art. 2099 c.c.
art. 2948 n. 4 c.c.
art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300
l. 15 luglio 1966, n. 604
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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