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152869
IDG840600448
84.06.00448 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mizzoni Carlo
Ancora in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro e di retribuzione adeguata
nota a Pret. Citta' di Castello 1 ottobre 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1188-1191
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74492
Nella nota viene riportato l' orientamento della Corte Costituzionale e di quello della Cassazione, condiviso dal Pretore di Citta' di Castello e da gran parte dei giudici di merito, secondo cui la prescrizione dei diritti del lavoratore subordinato non decorre quando il rapporto di lavoro non e' dotato delle garanzie di stabilita' previste dalla legge n. 604 del 1966 e dallo Statuto dei lavoratori. L' A. sottolinea, poi, l' originalita' del principio affermato nella sentenza con riferimento alla inammissibilita' di un procedimento disciplinare tardivo, nel quale si viene a trasformare l' eccezione del datore di lavoro che, per non corrispondere gli adeguamenti retributivi richiesti dal lavoratore al termine del rapporto, eccepisca che il dipendente ha ricavato altri redditi da attivita' collaterali. Viene, infine, posta in luce la pratica attuazione del principio costituzionale dell' equa retribuzione secondo cui, quando al contratto individuale la contrattazione collettiva non sia direttamente applicabile, il giudice puo' tuttavia utilizzarla quale parametro per l' individuazione della retribuzione adeguata.
art. 36 Cost. art. 2099 c.c. art. 2948 n. 4 c.c. art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 l. 15 luglio 1966, n. 604
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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