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152870
IDG840600449
84.06.00449 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dalmasso Carlo Mario
Cassa integrazione guadagni e ripresa dell' attivita' produttiva
nota a Trib. Verona 24 aprile 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1195-1198
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7044
Premesso un breve esame comparativo della disciplina della Cassa integrazione guadagni gestione ordinaria e speciale, l' A. osserva che la ripresa dell' attivita' lavorativa, susseguente all' intervento della Cassa integrazione guadagni, deve essere requisito necessario, unitamente all' involontarieta' ed oggettivita' dell' evento. Nel caso, pertanto, che la ripresa dell' attivita' produttiva sia solamente apparente, e' diritto dell' INPS procedere al recupero delle somme erogate a titolo di Cassa integrazione guadagni presso il datore di lavoro mandatario di tali elargizioni, non gia' presso i lavoratori beneficiari, i quali, in ogni caso, avrebbero pur sempre diritto a tali somme, quantunque non riconducibili sotto la veste giuridica di prestazioni previdenziali, come vera e propria retribuzione. Cio' in quanto la sospensione dell' attivita' lavorativa, non piu' giustificata dal requisito dell' oggettivita' dell' evento, si qualificherebbe come mora del creditore con le conseguenze desumibili dal diritto delle obbligazioni.
l. 20 maggio 1975, n. 164 l. 26 maggio 1978, n. 215 l. 4 dicembre 1979, n. 640 art. 5 d.l.c.p.s. 12 agosto 1947, n. 869
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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