| 152873 | |
| IDG840600452 | |
| 84.06.00452 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Manera Giovanni
| |
| Sulla serieta' del proposito della madre di allevare la figlia
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Trib. min. L' Aquila 4 dicembre 1981
| |
| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1231-1237
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D30140; D30141; D3013
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Va pienamente condivisa la sentenza di rigetto dell' opposizione all'
adottabilita' proposta dalla madre naturale, poiche' quest' ultima
aveva in piu' occasioni rinunciato alla figlia, dapprima cedendola
privatamente e definitivamente a terzi a scopo adottivo e poi
acconsentendo espressamente all' adozione speciale della stessa da
parte di una coppia idonea scelta dal competente Tribunale per i
minorenni. Percio' sia il riconoscimento della bimba che l'
opposizione all' adottabilita' erano chiaramente strumentali, essendo
stato espressamente convenuto che, in caso di accoglimento dell'
opposizione, l' opponente avrebbe ridato la piccola agli affidatari
abusivi. Censurabile, invece, appare la decisione di affidare
nuovamente la bimba ai precedenti affidatari, che avevano
ripetutamente violato la legge, eludendo sistematicamente l'
esecuzione dei decreti di immediata consegna della minore emessi dal
Tribunale per i minorenni di Roma. Per tali comportamenti i coniugi
Rabbi sarebbero dovuti essere ritenuti inidonei all' affidamento
(come riconosciuto dallo stesso Tribunale per i minorenni aquilano
nel decreto del 6 marzo 1981) della bimba, anche per non ingenerare
nei cittadini il sospetto di una inspiegabile disparita' di
trattamento in casi sostanzialmente analoghi.
| |
| art. 314 c.c.
art. 315 c.c.
art. 316 c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |