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152873
IDG840600452
84.06.00452 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Sulla serieta' del proposito della madre di allevare la figlia
nota a Trib. min. L' Aquila 4 dicembre 1981
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1231-1237
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30140; D30141; D3013
Va pienamente condivisa la sentenza di rigetto dell' opposizione all' adottabilita' proposta dalla madre naturale, poiche' quest' ultima aveva in piu' occasioni rinunciato alla figlia, dapprima cedendola privatamente e definitivamente a terzi a scopo adottivo e poi acconsentendo espressamente all' adozione speciale della stessa da parte di una coppia idonea scelta dal competente Tribunale per i minorenni. Percio' sia il riconoscimento della bimba che l' opposizione all' adottabilita' erano chiaramente strumentali, essendo stato espressamente convenuto che, in caso di accoglimento dell' opposizione, l' opponente avrebbe ridato la piccola agli affidatari abusivi. Censurabile, invece, appare la decisione di affidare nuovamente la bimba ai precedenti affidatari, che avevano ripetutamente violato la legge, eludendo sistematicamente l' esecuzione dei decreti di immediata consegna della minore emessi dal Tribunale per i minorenni di Roma. Per tali comportamenti i coniugi Rabbi sarebbero dovuti essere ritenuti inidonei all' affidamento (come riconosciuto dallo stesso Tribunale per i minorenni aquilano nel decreto del 6 marzo 1981) della bimba, anche per non ingenerare nei cittadini il sospetto di una inspiegabile disparita' di trattamento in casi sostanzialmente analoghi.
art. 314 c.c. art. 315 c.c. art. 316 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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