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152927
IDG840600684
84.06.00684 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pierallini Laura
La prelazione legale nella vendita contestuale di un complesso immobiliare
nota a Trib. Roma 17 dicembre 1982
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 10, pt. 1, pag. 3095-3098
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
L' art. 38 legge n. 392 del 1978 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), che disciplina il diritto di prelazione del conduttore di un immobile urbano adibito ad uso diverso dall' abitazione, non fa esplicito riferimento all' ipotesi in cui l' immobile locato venga alienato nel contesto di un piu' vasto complesso immobiliare del quale fa parte. Dottrina e giurisprudenza hanno ipotizzato tre soluzioni: 1) il conduttore ha diritto di prelazione sull' intero complesso immobiliare; 2) il conduttore ha diritto di prelazione sulla sola porzione di immobile che e' oggetto del contratto di locazione; 3) il conduttore non puo' esercitare il diritto di prelazione. Nessuna di queste soluzioni, tuttavia, riesce a ricomprendere la varieta' di situazioni che possono verificarsi nell' ipotesi di alienazione in blocco di un complesso di immobili, giacche' solo per quelli adibiti ad uso diverso all' abitazione e' esercitabile il diritto di prelazione. Per una corretta soluzione del problema non va dimenticato che il terzo comma dell' art. 38 impone al conduttore che voglia esercitare il diritto di prelazione di offrire "condizioni uguali a quelle comunicategli". Pertanto, nel caso in cui parte del complesso sia locata ad uso abitativo, parte ad uso diverso da quello abitativo non e' ammissibile l' esercizio del diritto di prelazione, giacche' questo diritto sussiste solo in capo ad alcuni dei conduttori che, di conseguenza, non si possono in nessun caso sostituire nell' identica posizione dell' acquirente, non estendendosi il loro diritto sull' intero complesso immobiliare. Al contrario, nel caso in cui l' intero complesso sia locato ad uso diverso dall' abitazione il diritto di prelazione sara' comunque esercitabile, purche' le condizioni offerte dai conduttori siano uguali a quelle loro comunicate (come, appunto, richiede l' art. 38). Cio' sia che ciascuno dei conduttori eserciti la prelazione per la propria porzione di immobile, sia che, nel caso di rinuncia di alcuni di essi, questa venga esercitata dai rimanenti o, nell' ipotesi limite, dal rimanente (purche', come ribadiamo, sia rispettata la parita' di condizioni). In conclusione: nel silenzio della legge resta affidato all' interprete il non facile compito di adeguare la normativa in tema di prelazione ai diversi casi che possono verificarsi nell' ipotesi di alienazione in blocco di un complesso di edifici.
art. 38 l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 407
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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