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| IDG840600685 | |
| 84.06.00685 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Papaleoni Marco
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| La derogabilita' sindacale dell' art. 2112 c.c.
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| nota a Cass. sez. lav. 22 aprile 1983, n. 2785
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| Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 10, pt. 1, pag. 2983-2985
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D74491; D77
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| Lo studio affronta inizialmente il problema di inquadramento storico
dell' art. 2112 c.c., con riferimento all' evoluzione interpretativa
che ha evidenziato le modalita' operative della disdetta del
contratto di lavoro in occasione del trasferimento di azienda sia con
riferimento agli aspetti materiali che qualitativi della vicenda
circolatoria. Sotto questo secondo profilo in particolare viene
sottolineata la tendenza espansiva della giurisprudenza, in base alla
quale si era consolidata la regola dell' operativita' del disposto
dell' art. 2112 c.c. ogniqualvolta si verificasse la sostituzione del
datore di lavoro, indipendentemente dalla natura giuridica del mezzo
tecnico-giuridico utilizzato per realizzare il trasferimento. In
questo contesto acquista particolare rilievo la recente inversione di
tendenza giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza della Cass.
18.8.1978, n. 3901, ha elaborato un tentativo di superamento del
rigido apparato normativo, attraverso un rinvio alternativo agli
accordi sindacali intervenuti con sempre maggiore frequenza nell'
ambito della grave congiuntura attuale. Questo orientamento
giurisprudenziale trova riscontro nel coevo processo evolutivo della
c.d. legislazione dell' emergenza; l' A. analizza gli elementi
caratterizzanti di questo trend normativo che ha cercato di elaborare
ed affrontare strumenti e tecniche di risposta alle pressanti, e non
agevoli esigenze di una societa' giunta ormai alle soglie di un
importante processo di trasformazione e modernizzazione non solo
produttivo, ma anche intellettuale e morale. Questo piu' duttile
orientamento trova sostanziale riscontro nell' ancora piu' recente
evoluzione normativa che si caratterizza per il progressivo
superamento delle rigide garanzie di continuita' del posto di lavoro
in vista della tutela preferenziale, ritenuta essenziale per il posto
di lavoro in se' considerato. L' A. conclude rilevando come la
sentenza annotata, sostanzialmente coerente a questa linea evolutiva,
suscita peraltro perplessita' sul piano della rigida esegesi
giuridica, alla stregua della diversa normativa sancita dall' art.
2112 c.c., ed esclusivamente applicabile alla fattispecie affrontata.
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| Cass. 18 agosto 1978, n. 3901
art. 1 l. 26 maggio 1978, n. 215
l. 29 maggio 1982, n. 297
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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