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152928
IDG840600685
84.06.00685 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Papaleoni Marco
La derogabilita' sindacale dell' art. 2112 c.c.
nota a Cass. sez. lav. 22 aprile 1983, n. 2785
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 10, pt. 1, pag. 2983-2985
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74491; D77
Lo studio affronta inizialmente il problema di inquadramento storico dell' art. 2112 c.c., con riferimento all' evoluzione interpretativa che ha evidenziato le modalita' operative della disdetta del contratto di lavoro in occasione del trasferimento di azienda sia con riferimento agli aspetti materiali che qualitativi della vicenda circolatoria. Sotto questo secondo profilo in particolare viene sottolineata la tendenza espansiva della giurisprudenza, in base alla quale si era consolidata la regola dell' operativita' del disposto dell' art. 2112 c.c. ogniqualvolta si verificasse la sostituzione del datore di lavoro, indipendentemente dalla natura giuridica del mezzo tecnico-giuridico utilizzato per realizzare il trasferimento. In questo contesto acquista particolare rilievo la recente inversione di tendenza giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza della Cass. 18.8.1978, n. 3901, ha elaborato un tentativo di superamento del rigido apparato normativo, attraverso un rinvio alternativo agli accordi sindacali intervenuti con sempre maggiore frequenza nell' ambito della grave congiuntura attuale. Questo orientamento giurisprudenziale trova riscontro nel coevo processo evolutivo della c.d. legislazione dell' emergenza; l' A. analizza gli elementi caratterizzanti di questo trend normativo che ha cercato di elaborare ed affrontare strumenti e tecniche di risposta alle pressanti, e non agevoli esigenze di una societa' giunta ormai alle soglie di un importante processo di trasformazione e modernizzazione non solo produttivo, ma anche intellettuale e morale. Questo piu' duttile orientamento trova sostanziale riscontro nell' ancora piu' recente evoluzione normativa che si caratterizza per il progressivo superamento delle rigide garanzie di continuita' del posto di lavoro in vista della tutela preferenziale, ritenuta essenziale per il posto di lavoro in se' considerato. L' A. conclude rilevando come la sentenza annotata, sostanzialmente coerente a questa linea evolutiva, suscita peraltro perplessita' sul piano della rigida esegesi giuridica, alla stregua della diversa normativa sancita dall' art. 2112 c.c., ed esclusivamente applicabile alla fattispecie affrontata.
Cass. 18 agosto 1978, n. 3901 art. 1 l. 26 maggio 1978, n. 215 l. 29 maggio 1982, n. 297
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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