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| IDG840600687 | |
| 84.06.00687 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Filippucci Fabrizio
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| Notificazioni di atti nel procedimento di lavoro
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| nota a Cass. sez. lav. 14 febbraio 1983, n. 1115
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| Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 10, pt. 1, pag. 3000-3002
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4192; D417
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| In ordine alla relata di notifica e' stato ribadito il principio
della prevalenza della sostanza sulla forma in quanto l' interesse
meritevole di tutela e' quello di consentire alla parte di venire a
conoscenza degli atti che si sono perfezionati nel corso del giudizio
e quelli conclusivi dello stesso, non rilevando, pertanto, che la
notifica sia eseguita alla parte presso il procuratore o al
procuratore costituito. L' elezione necessaria del domicilio, ai
sensi dell' art. 414 c.p.c. vincola la parte soltanto in tema di
territorialita', con la locuzione "nel Comune in cui ha sede il
Giudice adito" ma non anche nella scelta dello stesso, con
possibilita' quindi di eleggerlo in Cancelleria o presso un
procuratore di sua fiducia. Il principio digressivo delle
notificazioni degli atti e' valido anche nell' ipotesi di
notificazione degli atti eseguita presso la Cancelleria che non e'
piu' limitata esclusivamente al complesso creato ed organizzato o
diretto dal destinatario, ma anche quello nel quale viene prestata l'
attivita' lavorativa, purche' gli atti notificati non siano rilevati
a quelli giudiziari concernenti la Cancelleria per i quali e' stata
riaffermata la competenza esclusiva del Cancelliere, quale Capo dell'
Ufficio, a riceverli.
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| art. 414 c.p.c.
art. 141 c.p.c.
art. 139 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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