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152930
IDG840600687
84.06.00687 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Filippucci Fabrizio
Notificazioni di atti nel procedimento di lavoro
nota a Cass. sez. lav. 14 febbraio 1983, n. 1115
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 10, pt. 1, pag. 3000-3002
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4192; D417
In ordine alla relata di notifica e' stato ribadito il principio della prevalenza della sostanza sulla forma in quanto l' interesse meritevole di tutela e' quello di consentire alla parte di venire a conoscenza degli atti che si sono perfezionati nel corso del giudizio e quelli conclusivi dello stesso, non rilevando, pertanto, che la notifica sia eseguita alla parte presso il procuratore o al procuratore costituito. L' elezione necessaria del domicilio, ai sensi dell' art. 414 c.p.c. vincola la parte soltanto in tema di territorialita', con la locuzione "nel Comune in cui ha sede il Giudice adito" ma non anche nella scelta dello stesso, con possibilita' quindi di eleggerlo in Cancelleria o presso un procuratore di sua fiducia. Il principio digressivo delle notificazioni degli atti e' valido anche nell' ipotesi di notificazione degli atti eseguita presso la Cancelleria che non e' piu' limitata esclusivamente al complesso creato ed organizzato o diretto dal destinatario, ma anche quello nel quale viene prestata l' attivita' lavorativa, purche' gli atti notificati non siano rilevati a quelli giudiziari concernenti la Cancelleria per i quali e' stata riaffermata la competenza esclusiva del Cancelliere, quale Capo dell' Ufficio, a riceverli.
art. 414 c.p.c. art. 141 c.p.c. art. 139 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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