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152934
IDG840600691
84.06.00691 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Salvo Eduardo
Limiti alla modificabilita' del valore iniziale nelle dichiarazioni INVIM
nota a Cass. sez. 16 luglio 1983, n. 4531
Giust. civ., an. 33 (1984), fasc. 10, pt. 1, pag. 2895-2897
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D24054
La sentenza sentenza pone, in tema di INVIM, due regole fondamentali: la prima, secondo cui la rettifica del valore iniziale non puo' essere effettuata dalle Commissioni tributarie d' ufficio, ma e' necessaria la domanda della parte; la seconda, per cui il necessario presupposto di questo potere, e' l' esistenza di un errore "giustificabile" del contribuente nella denuncia del valore iniziale. Inoltre, la rettifica non puo' ridurre l' imponibile risultante dalla dichiarazione originaria. L' A. nota che, se la prima delle due regole attesta anche in questa materia la vigenza del principio "ne procedat iudex sine iudicio", della seconda non vengono indicate le fonti normative che ne sarebbero all' origine. E' evidente, quindi, che la questione non puo' dirsi esaurita.
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 Cass. 26 maggio 1981, n. 3459
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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