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152940
IDG840600697
84.06.00697 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nicotina Giuseppe
Pendenza del giudizio petitorio e azione di reintegra per fatti anteriori all' instaurazione del giudizio
nota a Cass. sez. II 24 gennaio 1983, n. 684
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 10, pt. 1, pag. 3008-3010
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4403; D30413
L' A. controbatte uno per uno gli argomenti addotti dalla sentenza in esame a sostegno della tesi, secondo la quale l' azione di reintegra nel possesso, per fatti verificatesi anteriormente all' instaurazione del giudizio petitorio, vada svolta davanti al giudice di quest' ultimo. Per negare adesioni a questa impostazione basterebbe, a suo parere, riflettere su quanto previsto dall' art. 8 n. 1 c.p.c.: rispetto ad esso l' art. 704 c.p.c. si configura come una disposizione particolare, derogante ad una regola generale e percio' non suscettibile di applicazione estensiva.
art. 705 c.p.c. art. 704 c.p.c. art. 8 n. 1 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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