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| IDG840600720 | |
| 84.06.00720 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Piacentini Piermaria
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| Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di revisione dei prezzi
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| nota a Cass. sez. un. 23 febbraio 1983, n. 1366
Cass. sez. un. 23 febbraio 1983, n. 1365
Cass. sez. un. 23 febbraio 1983, n. 1363
Cass. sez. un. 22 luglio 1982, n. 4288
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| Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 11, pt. 1, pag. 3335-3347
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1213
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| L' A. esamina il mutamento verificatosi nella giurisprudenza del
Supremo collegio attraverso la pronuncia delle decisioni in data 23
febbraio 1983, ricordando dapprima quale fosse - e come si fosse
formato - il precedente orientamento giurisprudenziale e procedendo
poi ad un' analisi delle singole pronunce. L' analisi del precedente
orientamento e' condotto in maniera critica, mettendo in risalto come
nessuna delle soluzioni prospettate appaia logicamente in grado di
giustificare l' esistenza di una posizione di interesse legittimo in
capo all' appaltatore, quando tutto il sistema della maggiore
onerosita' nell' appalto, sia pubblico che privato, induce a ritenere
che, in materia di revisione dei prezzi contrattuali l' appaltatore
sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo. Passando poi
all' esame delle piu' recenti pronunce (quelle appunto del 23
febbraio 1983) l' A. pone dapprima in risalto l' importanza che le
stesse potrebbero avere per le affermazioni di principio da cui
partono, ma ne mostra nel contempo l' inidoneita' a pervenire ad una
soluzione soddisfacente. In particolare si rileva come non solo la
soluzione adottata sia tale da giustificare una tesi, recentemente
avanzata, di introduzione - attraverso l' art. 17 l. 10 dicembre 1981
n. 741 - di una nuova ipotesi di giurisdizione amministrativa
esclusiva, ma anche, e soprattutto, come - in sostanza - la soluzione
prospettata corre il rischio di rimanere una mera affermazione
teorica, data l' impossibilita' di stabilire come e quando l'
interesse legittimo dell' appaltatore si trasformi in diritto
soggettivo (difficolta' aggravata dalle cautele con cui il Supremo
collegio ha accompagnato le proprie affermazioni). Le conclusioni non
sono comunque totalmente negative in quanto l' A. finisce col
considerare le pronunce in esame, con tutte le loro contraddizioni,
come un necessario momento di passaggio nei confronti di una
soluzione piu' corretta in materia, sia ad opera della stessa
giurisprudenza, sia ad opera del legislatore.
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| l. 10 dicembre 1981, n. 741
art. 1664 c.c.
l. 21 dicembre 1974, n. 700
l. 21 giugno 1964, n. 463
l. 22 febbraio 1973, n. 37
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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