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152963
IDG840600720
84.06.00720 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piacentini Piermaria
Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di revisione dei prezzi
nota a Cass. sez. un. 23 febbraio 1983, n. 1366 Cass. sez. un. 23 febbraio 1983, n. 1365 Cass. sez. un. 23 febbraio 1983, n. 1363 Cass. sez. un. 22 luglio 1982, n. 4288
Giust. civ., an. 33 (1983), fasc. 11, pt. 1, pag. 3335-3347
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1213
L' A. esamina il mutamento verificatosi nella giurisprudenza del Supremo collegio attraverso la pronuncia delle decisioni in data 23 febbraio 1983, ricordando dapprima quale fosse - e come si fosse formato - il precedente orientamento giurisprudenziale e procedendo poi ad un' analisi delle singole pronunce. L' analisi del precedente orientamento e' condotto in maniera critica, mettendo in risalto come nessuna delle soluzioni prospettate appaia logicamente in grado di giustificare l' esistenza di una posizione di interesse legittimo in capo all' appaltatore, quando tutto il sistema della maggiore onerosita' nell' appalto, sia pubblico che privato, induce a ritenere che, in materia di revisione dei prezzi contrattuali l' appaltatore sia titolare di un vero e proprio diritto soggettivo. Passando poi all' esame delle piu' recenti pronunce (quelle appunto del 23 febbraio 1983) l' A. pone dapprima in risalto l' importanza che le stesse potrebbero avere per le affermazioni di principio da cui partono, ma ne mostra nel contempo l' inidoneita' a pervenire ad una soluzione soddisfacente. In particolare si rileva come non solo la soluzione adottata sia tale da giustificare una tesi, recentemente avanzata, di introduzione - attraverso l' art. 17 l. 10 dicembre 1981 n. 741 - di una nuova ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva, ma anche, e soprattutto, come - in sostanza - la soluzione prospettata corre il rischio di rimanere una mera affermazione teorica, data l' impossibilita' di stabilire come e quando l' interesse legittimo dell' appaltatore si trasformi in diritto soggettivo (difficolta' aggravata dalle cautele con cui il Supremo collegio ha accompagnato le proprie affermazioni). Le conclusioni non sono comunque totalmente negative in quanto l' A. finisce col considerare le pronunce in esame, con tutte le loro contraddizioni, come un necessario momento di passaggio nei confronti di una soluzione piu' corretta in materia, sia ad opera della stessa giurisprudenza, sia ad opera del legislatore.
l. 10 dicembre 1981, n. 741 art. 1664 c.c. l. 21 dicembre 1974, n. 700 l. 21 giugno 1964, n. 463 l. 22 febbraio 1973, n. 37
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