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Documento


15303
IDG791301005
79.13.01005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
romano mario
in margine al caso bankitalia. ma il governatore ha proprio l' obbligo di denunciare?
Sole, an. 115 (1979), fasc. 83 (14 aprile), pag. 3
d18120; d0230
(Titoletti: il segreto d' ufficio. una deroga palese)
riferendosi alla vicenda dell' incriminazione del governatore e del vice direttore della banca d' italia, l' a. sostiene che la legge bancaria introduce una deroga all' obbligo per il governatore, come pubblico ufficiale, di denunciare all' autorita' giudiziaria reati di cui venisse a conoscenza. cio' premesso, si sostiene l' opportunita' che sia il legislatore a definire la materia senza ambiguita', eventualmente introducendo l' obbligo di riferire ad una commissione di controllo ristretta avente una certa discrezionalita' sui tempi della denuncia.
art. 2621 c.c. art. 2622 c.c. art. 361 c.p. art. 362 c.p. art. 2 c.p.p. art. 7 c.p.p. l. 7 marzo 1938, n. 141
Rassegna stampa a cura di: G. Ipsevich, S. Stoppoloni, E. Zampetti



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