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| IDG840600799 | |
| 84.06.00799 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mazzacuva Nicola
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| Bene giuridico tutelato ed elemento soggettivo del reato in materia
di aggiotaggio bancario
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| nota a C. Cost. 23 marzo 1983, n. 73
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| Foro it., an. 108 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1516-1523
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D537; D51601
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| L' A. prende le mosse dalla decisione della Corte Costituzionale in
epigrafe al fine di svolgere alcune riflessioni sui termini
principali del dibattito circa le disposizioni incriminatrici in
materia di aggiotaggio bancario. Rileva come il giudice
costituzionale sia intervenuto, anzitutto, sulla natura e sulla
rilevanza costituzioale del bene giuridico tutelato, ed abbia
ritenuto che la fattispecie di cui all' art. 98 della legge n.
141/1938, sul c.d. aggiotaggio bancario, non contrasti con il
principio di liberta' di manifestazione di pensiero (art. 21 Cost.),
essendo posta a tutela di un bene giuridico (economia pubblica)
avente rilievo costituzionale (artt. 41 e 47 Cost.). Rileva inoltre
come la Corte nella decisione in epigrafe, sotto un secondo profilo
di legittimita' costituzionale, abbia ritenuto pure infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell' art. 98 della citata
legge sull' aggiotaggio bancario in riferimento all' art. 3 Cost.,
nella parte in cui la disposizione penale prevede il semplice dolo
generico a differenza di quanto stabilito in materia di aggiotaggio
comune, ove e', invece, richiesto il dolo specifico, rientrando tale
diversita' di trattamento nelle scelte di politica criminale rimesse
alla valutazione discrezionale del legislatore.
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| art. 98 l. 7 marzo 1938, n. 141
art. 3 Cost.
art. 21 Cost.
art. 41 Cost.
art. 47 Cost.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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