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153042
IDG840600799
84.06.00799 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzacuva Nicola
Bene giuridico tutelato ed elemento soggettivo del reato in materia di aggiotaggio bancario
nota a C. Cost. 23 marzo 1983, n. 73
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1516-1523
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D537; D51601
L' A. prende le mosse dalla decisione della Corte Costituzionale in epigrafe al fine di svolgere alcune riflessioni sui termini principali del dibattito circa le disposizioni incriminatrici in materia di aggiotaggio bancario. Rileva come il giudice costituzionale sia intervenuto, anzitutto, sulla natura e sulla rilevanza costituzioale del bene giuridico tutelato, ed abbia ritenuto che la fattispecie di cui all' art. 98 della legge n. 141/1938, sul c.d. aggiotaggio bancario, non contrasti con il principio di liberta' di manifestazione di pensiero (art. 21 Cost.), essendo posta a tutela di un bene giuridico (economia pubblica) avente rilievo costituzionale (artt. 41 e 47 Cost.). Rileva inoltre come la Corte nella decisione in epigrafe, sotto un secondo profilo di legittimita' costituzionale, abbia ritenuto pure infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 98 della citata legge sull' aggiotaggio bancario in riferimento all' art. 3 Cost., nella parte in cui la disposizione penale prevede il semplice dolo generico a differenza di quanto stabilito in materia di aggiotaggio comune, ove e', invece, richiesto il dolo specifico, rientrando tale diversita' di trattamento nelle scelte di politica criminale rimesse alla valutazione discrezionale del legislatore.
art. 98 l. 7 marzo 1938, n. 141 art. 3 Cost. art. 21 Cost. art. 41 Cost. art. 47 Cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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