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153043
IDG840600800
84.06.00800 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Colaianni Nicola
L' art. 23, cpv., del trattato lateranense e le "comunita' ecclesiali di base"
nota a Cass. 8 febbraio 1983, n. 1034
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 6, pt. 1, pag. 1611-1618
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9438
L' A. svolge alcune considerazioni sull' interpretazione dell' art. 23, capoverso, del trattato lateranense. Osserva che l' indirizzo dottrinale prevalente interpretava l' art. 23, capoverso, come una sorta di clausola generale di adattamento automatico dell' ordinamento italiano ai provvedimenti disciplinari o spirituali nei confronti di persone ecclesiastiche o religiose, immediatamente e direttamente esecutivi, all' occorrenza con l' ausilio degli strumenti coercitivi dell' apparato della pubblica amministrazione, e, in pratica, "statualizzati"; che, viceversa, nella sentenza annotata la Cassazione - richiamandosi alla garanzia contenuta nell' art. 24, comma 1, Cost., secondo cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi - non solo nega l' impossibilita' di controlli da parte del giudice italiano diretti a verificare l' autenticita' dell' atto, la competenza (assoluta) dell' organo che l' ha emesso, e la non contrarieta' all' ordine pubblico od a specifiche leggi dello stato, ma, risalendo ben piu' a monte, sembra accogliere la tesi, fino allora minoritaria, della distinzione "tra gli effetti del provvedimento canonico destinati a prodursi ed esaurirsi nell' ambito dello stesso ordinamento della Chiesa e gli effetti ulteriori che si pretenda di far derivare nella sfera d' operativita' dell' ordinamento statuale", riconoscendo al provvedimento di rimozione contestato semplicemente "l' effetto civile di influire sui presupposti di applicabilita' della normativa italiana applicata".
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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