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153044
IDG840600801
84.06.00801 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Troiano Onofrio
L' uso come marchio della localita' di produzione del bene
osservazione a Cass. sez. I civ. 20 settembre 1982, n. 5462 App. Torino 26 ottobre 1982
Foro it., an. 108 (1983), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 1980-1984
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18103; D31122
Le sentenze riportate in rassegna concordano nel tutelare il marchio geografico solo quando venga usato in senso fantastico, senza richiamare alla mente il luogo di provenienza dei prodotti; cio' non comporta l' impossibilita' di utilizzare come marchio il nome della localita' di provenienza del bene, ma tale uso sara' tutelabile solo quando questo assuma un significato di fantasia. L' A. illustra quindi la teoria anglosassone del "secondary meaning", recepita anche in sede comunitaria. Pone poi in evidenza l' altro limite posto dalla giurisprudenza alla tutelabilita' del marchio geografico che contenga il nome del luogo di provenienza del bene, e cioe' che la denominazione non sia indicativa di una caratteristica dei beni prodotti nella localita'. Concludendo l' A. osserva che l' unico ostacolo posto dalla legge sui marchi alla utilizzazione di un marchio che richiami la localita' di provenienza del bene e' rappresentato, a suo avviso, dal fatto che il toponimo sia indicativo di particolari qualita' o caratteristiche di tutti i prodotti della zona.
art. 20 r.d. 21 giugno 1942, n. 929
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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