| L' A. evidenzia come la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte
Costituzionale ha respinto nel merito gli attacchi mossi all'
insindacabilita' dei componenti del Consiglio superiore della
magistratura "per le opinioni espresse nell' esercizio delle loro
funzioni, e concernenti l' oggetto della discussione", si segnali,
oltre che come atteso intervento in una delicatissima vicenda
politico-istituzionale, anche e soprattutto per l' esplicita
discussione e presa di posizione su nodi cruciali del sindacato di
costituzionalita' su norme penali di favore. Rileva che attraverso un
intreccio di conferme di precedenti indirizzi e di nuove affermazioni
di principio, a tale tipo di sindacato si e' aperto uno spazio ben
preciso, per la prima volta fondato su principi che intendono
determinare, ad un tempo, confini negativi, contenuto positivo, e
conseguentemente alcuni criteri generali. Rileva inoltre che al di
la' delle implicazioni sul piano della giustizia costituzionle,
affiorano indicazioni concernenti il volto costituzionale del sistema
penale sotto profili che, trascurati dalla dottrina, sono stati
imposti all' attenzione da onde crescenti d' incostituzionalita', "in
malam partem", di segno il piu' diverso. E' appunto alle indicazioni
e implicazioni per il sistema penale, che l' A. dedica le
osservazioni proposte nella nota alla decisione in rassegna.
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