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153070
IDG840600827
84.06.00827 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gianni Francesco
Competenza territoriale in materia di infrazioni valutarie
Temi rom., an. 32 (1983), fasc. 3, pag. 549-557
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D60211; D538
L' A. esamina il problema della determinazione del "luogo in cui e' avvenuto l' accertamento del reato valutario", ai fini dell' applicazione della deroga alle norme di competenza territoriale fissate dal codice di procedura penale. Il "luogo" in questione deve essere identificato, secondo il d.l. 4 marzo 1976 n. 31 e la prevalente giurisprudenza, con quello in cui sono state acquisite le prove dell' esistenza del fatto. Ma si sono consolidate due tendenze: 1) i reati si considerano accertati a Roma, sede dell' Ufficio Italiano Cambi, per cui la relativa competenza spetterebbe solo al Tribunale di Roma; 2) i reati si considerano accertati nel luogo in cui il fatto e' stato effettivamente contestato, con relativa competenza del giudice per esso territorialmente competente.
Trib. Roma 24 giugno 1978 Cass. 20 ottobre 1982, n. 2127 art. 4 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 art. 1 l. 30 aprile 1976, n. 159
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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