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153134
IDG840600969
84.06.00969 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piccinino Silvano
L' eta' pensionabile nella recente legislazione dell' emergenza
Dir. lav., an. 57 (1983), fasc. 1, pt. 1, pag. 52-55
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D703
All' A. interessa esaminare la disciplina dell' eta' di vecchiaia pensionabile nell' ambito dell' assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Particolarmente interessante e' notare come lo strumento dell' opzione, introdotto dalla legge n. 903/77 sia stato ripreso e perfezionato nella legge n. 54/82, che ha eliminato l' obbligo del preavviso nel caso di avvenuto esercizio dell' opzione. E' qui, dunque, e non nella legge n. 903/77 che l' innovazione tocca proprio il limite di eta' per la pensione di vecchiaia, essendosi reso praticamente impossibile il ricorso alla disciplina del cumulo parziale ex art. 20 legge n. 153/69. E' un fatto che la nozione di vecchiaia sia attualmente assai evanescente: basti pensare come, sia pur nei soli casi di imprese in crisi, l' assicurato possa scegliere di andare in pensione per vecchiaia in un arco di tempo che varia dai 55 ai 65 anni per gli uomini, e da 50 a 65 anni per le donne.
l. 9 dicembre 1977, n. 903 art. 6 l. 26 febbraio 1982, n. 54 art. 20 l. 30 aprile 1969, n. 153 art. 22 comma 7 l. 30 aprile 1969, n. 153
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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