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153171
IDG840601015
84.06.01015 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ieva Marco
Provvedimenti urgenti ex art. 3 comma 6 della l. n. 180 del 1978 e capacita' di agire dell' infermo di mente
Riv. not., an. 37 (1983), fasc. 4, pt. 1, pag. 701-706
D4411; D300002
Trattando di provvedimenti urgenti ex art. 3 comma 6 l. 180 del 1978 l' A. parla dell' abrogato art. 420 c.c. del 1942 che prevedeva la possibilita' che il Tribunale con lo stesso provvedimento con cui autorizzava l' internamento definitivo in manicomio di una persona inferma di mente nominasse ad esso un tutore provvisorio, e della nuova norma di cui all' art. 3, comma 6 l. 180/78 che dispone: "qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell' inferno". Esamina poi il contenuto della nuova norma, osservando che a questa puo' farsi ricorso soltanto durante il periodo in cui sia in corso un trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Tratta ancora del presupposto per l' emanazione del provvedimento in esame, e termina affermando che una serie di considerazioni induce a ritenere che la nomina di un rappresentante all' infermo in base alle disposizioni della l. 180 del 1978, non comporti automaticamente la perdita della capacita' di agire dell' infermo.
art. 420 c.c. art. 3 comma 6 l. 13 maggio 1978, n. 180
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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