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153237
IDG840601134
84.06.01134 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Balletti Bruno
Normativa garantistica e lavoro portuale
Riv. dir. lav., an. 2 (1983), fasc. 4, pt. 1, pag. 593-614
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93152
Dalla definizione del rapporto di lavoro portuale l' A. trae lo spunto per verificare l' applicabilita' a tale rapporto della normativa garantistica sul rapporto di lavoro subordinato d' impresa. Nell' ambito dell' indagine sulle fonti normative del lavoro nautico si rileva che con l' art. 35 dello Statuto dei Lavoratori e' stata concessa ai sindacati l' opportunita' a sostanzialmente "legiferare" ed e' stata introdotta un' eccezione al principio dell' inderogabilita' assoluta che costituiva una caratteristica peculiare del sistema normativo del lavoro nautico. Il saggio si conclude con la precisazione che l' opzione legislativa per l' indubbia specialita' del contratto di lavoro nautico, confermata dal legislatore dello Statuto, si pone in termini radicalmente diversi rispetto a quelli sanciti dal legislatore del Codice della navigazione e con l' indicazione delle differenti modalita' di applicazione, nella speciale materia, delle fonti legislativesulla base dei principi generali della Costituzione.
Cass. 16 maggio 1981, n. 1369 l. 23 ottobre 1960, n. 1369 art. 111 c. nav. art. 160 c. nav. art. 35 l. 20 maggio 1970, n. 300
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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