Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


153302
IDG840601199
84.06.01199 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Danuso G. Massimiliano
Responsabilita' del secondo acquirente nella doppia vendita immobiliare
nota a Cass. II sez. civ. 8 gennaio 1982, n. 76
Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 5, pt. 2, pag. 678-688
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30630
Prendendo spunto da una recente decisione della Corte di Cassazione, scopo del commento e' di esaminare sinteticamnte le posizioni della giurisprudenza in tema di responsabilita' del secondo acquirente di un bene immoble, che abbia trascritto per primo l' atto di trasferimento, nei confronti del primo acquirente di quello stesso bene. A tal fine l' A. ritiene opportuno inserire la fattispecie nel piu' ampio ambito della responsabilita' del terzo per lesione del diritto di credito. Inizialmente vengono quindi fornite le ragioni di tale impostazione metodologica ritenendo che il primo acquirente, agendo nei confronti del secondo, richieda la protezione di un diritto di credito, in particolare, del diritto di credito consistente nell' aspetto attivo dell' obbligazione di garanzia del risultato posta a carico dell' alienante e comune ad ogni negozio traslativo. Su questa base viene brevemente esaminata la giurisprudenza relativa prima alla responsabilita' del terzo per lesione del credito e poi quella specifica in tema di doppia vendita immobiliare. L' analisi conduce ad individuare le contraddizioni che appaiono presenti nell' uno e nell' altro settore. Nel delineare il concetto di ingiustizia del danno, infatti, la giurisprudenza sembra si muova piu' su criteri empirici che non su costruzioni teoriche generali, individuando o negando la responsabilita' del terzo "aggressore" a seconda della maggiore o minore rilevanza sociale della fattispeice dedotta in giudizio. L' A. accenna infine alle difficolta' cui le due contrapposte soluzioni (l' una, piu' convincente, favorevole alla configurabilita' della responsabilita' del secondo acquirente, l' altra contraria) vanno incontro sul piano teorico e pratico.
art. 2043 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati