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| IDG840601204 | |
| 84.06.01204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Costanza Maria
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| Doppia vendita immobiliare e responsabilita' del secondo acquirente
di mala fede
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| Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 5, pt. 1, pag. 521-537
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30630
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| L' art. 2644 c.c. stabilisce che tra diversi titolari di uno stesso
diritto su un bene immobile prevale colui che per primo ha trascritto
il suo titolo d' acquisto. A differenza dell' art. 1153 c. c. questa
norma non distingue le ipotesi di acquisto in buona fede da quelle in
mala fede. Una parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene,
pero', che se il compratore ha trascritto il suo titolo d' acquisto
con l' intento di ledere un pregresso diritto altrui, l' acquisto
rimane valido, ma l' acquirente e' tenuto a risarcire il danno al
compratore pretermesso. Recentemente la Cassazione, riprendendo una
tesi gia' proposta in dottrina, ha affermato che per l' applicazione
della sanzione prevista dall' art. 2043 c. c. sia sufficiente la
semplice conoscenza da parte del c.d. secondo acquirente dell'
esistenza di un diritto confliggente altrui. Questa soluzione, pur
apprezzabile perassicurare un traffico giuridico corretto, potrebbe
creare degli intralci alla circolazione dei beni. Imporre al
compratore di mala fede di risrcire i danni all' acquirente
pretermesso significa gravarlo di una sanzione eccessivamente severa
- stanti la noramtiva e l' efficacia della trascrizione e in generale
le regole che governano la circolazione dei beni (art. 1380 c.c.) e
ove si prescinde da qualsiasi accertamento circa lo stato soggettivo
degli aventi causa - che potrebbe essere giustificata solo per le
ipotesi in cui il secondo acquirente sia consapevole non solo di
porsi in conflitto con un altro soggetto, ma ne voglia ledere la
posizione giuridica.
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| art. 2644 c.c.
art. 2043 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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