Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


153307
IDG840601204
84.06.01204 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Costanza Maria
Doppia vendita immobiliare e responsabilita' del secondo acquirente di mala fede
Riv. dir. civ., an. 29 (1983), fasc. 5, pt. 1, pag. 521-537
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30630
L' art. 2644 c.c. stabilisce che tra diversi titolari di uno stesso diritto su un bene immobile prevale colui che per primo ha trascritto il suo titolo d' acquisto. A differenza dell' art. 1153 c. c. questa norma non distingue le ipotesi di acquisto in buona fede da quelle in mala fede. Una parte della giurisprudenza e della dottrina ritiene, pero', che se il compratore ha trascritto il suo titolo d' acquisto con l' intento di ledere un pregresso diritto altrui, l' acquisto rimane valido, ma l' acquirente e' tenuto a risarcire il danno al compratore pretermesso. Recentemente la Cassazione, riprendendo una tesi gia' proposta in dottrina, ha affermato che per l' applicazione della sanzione prevista dall' art. 2043 c. c. sia sufficiente la semplice conoscenza da parte del c.d. secondo acquirente dell' esistenza di un diritto confliggente altrui. Questa soluzione, pur apprezzabile perassicurare un traffico giuridico corretto, potrebbe creare degli intralci alla circolazione dei beni. Imporre al compratore di mala fede di risrcire i danni all' acquirente pretermesso significa gravarlo di una sanzione eccessivamente severa - stanti la noramtiva e l' efficacia della trascrizione e in generale le regole che governano la circolazione dei beni (art. 1380 c.c.) e ove si prescinde da qualsiasi accertamento circa lo stato soggettivo degli aventi causa - che potrebbe essere giustificata solo per le ipotesi in cui il secondo acquirente sia consapevole non solo di porsi in conflitto con un altro soggetto, ma ne voglia ledere la posizione giuridica.
art. 2644 c.c. art. 2043 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati